L’insegnamento della religione cattolica

Attualmente si ha istruzione religiosa obbligatoria salvo esenzione. Art. 36 concordato → aveva esteso alla scuola media l’obbligo, attualmente è ancora così. C’è il diritto di scegliere se avvalersi o no, da esprimersi ogni anno all’iscrizione. Attualmente non ha più tanto valore politico ma culturale

I problemi posti dalla disciplina di derivazione pattizia

Erano stati introdotti obblighi didattici alternativi per chi non si avvaleva ma è intervenuta la corte costituzionale → ritenuta discriminazione, quindi l’alternativa è uno stato di non-obbligo. Il ministero della pubblica istruzione da possibilità di scegliere cosa fare ma non ci si può allontanare da scuola, tranne che su esplicita richiesta del genitore.

La curricularità dell’insegnamento

Problema se inserire nel curriculum scolastico:

– tesi affermativa: intesa tra CEI e scuola con legge dpr 751/1985 → se ci si avvale si ha l’obbligo di frequenza, quindi è soggettivamente obbligatorio ma il giudizio è espresso su foglio separato

– tesi negativa: Tar del Lazio → il giudizio non fa parte della pagella. Gli insegnanti prendono parte a organi scolastici con stessi diritti e doveri degli altri

 

Insegnanti di religione

L’insegnamento religioso cattolico è affidato solo a chi ha titoli come da art.4.3 e 4.4 dpr 751/1985

– riconosciuti idonei da autorità ecclesiastica → deve avere la certificazione rilasciata dal diocesano con attestazione di idoneità, che è requisito necessario con effetto permanente salvo che venga revocata

Problema con regola dell’irrilevanza nell’ambito lavorativo delle proprie credenze. Se avviene la revoca si ha l’immediata cessazione dell’incarico senza che ci sia necessità di fornire motivazione → impossibilità della prestazione → risoluzione rapporto

L’orientamento giurisprudenziale va contro ad alcune garanzie costituzionali anche perchè non si può ricorrere in appello in assoluto → contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale → la corte prospetta una tutela per docenti con condotte che ledono i principi costituzionali.

Siccome gli organi che giudicano sono ecclesiastici il giudice italiano non può intervenire ma le decisioni di idoneità e revoca devono rispettare i parametri di ragionevolezza e non arbitrarietà, altrimenti si avrebbe disparità tra laici e religiosi.

Prima del 2003 si accedeva in seguito alla nomina con incarico annuale con rinnovo automatico, era considerato lavoro a tempo determinato. Con legge 186/2003 si conferma il carattere di specialità ma si istituiscono 2 distinti ruoli regionali:

– docenti della scuola materna ed elementare

– docenti della scuola secondaria

Per l’accesso ai ruoli si deve fare un concorso + essere in possesso del riconoscimento di idoneità del diocesano

Assunzione di contratto di lavoro a tempo indeterminato o con tempo determinato per posti non coperti da indeterminato. Se si ha indeterminato e c’è la revoca il docente può fruire della mobilità. Si ha comunque ancora il regime di precariato

L’insegnamento religioso e le confessioni diverse dalla cattolica

Se ci sono più scolari di altro culto diverso da cattolica e si può, viene messo a disposizione uno spazio per insegnamento religioso differente

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