L’art.10 del codice dell’ autodisciplina pubblicitaria

In Italia l’utilizzo di temi religiosi nell’ambito della pubblicità commerciale ha dei limiti penali e vincoli dettati specificatamente dalle norme del codice dell’autodisciplina pubblicitaria italiana (CAP) → la pubblicità non deve offendere convinzioni religione né essere inserita in funzioni religiose.

1966 → l’istituto di autodisciplina pubblicitaria (IAP) ha elaborato un codice di comportamento. Il termine pubblicità comprende ogni comunicazione anche intenzionale diretta a promuovere la vendita di beni o servizi

Organi dell’IAP:

Il Giurì → esamina e si pronuncia motivatamente

Comitato di controllo → sottopone al giurì e può emettere ingiunzioni di desistenza

I soggetti che hanno accettato sono obbligati a sottostare

Art.10 CAP → divieto della pubblicità che offende le convinzioni religiose e non rispetta la dignità umana. Il criterio di valutazione è il sentire medio dei consumatori, il parametro di valutazione comprende l’evoluzione dei tempi e i principi della religione. Non è illecita se non si appropria di elementi considerati sacri. 1995 → disciplina estesa a pubblicità sociale.

Le decisioni del Giurì di autodisciplina

Limite intrinseco alla tutela → volgarizzazione innocua del dato religioso mentre non è ritenuto così al contrario.

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