Le strutture dedicate alla nautica da diporto si distinguono in:

  1. Porti turistici: consistono nel complesso di strutture, amovibili inamovibili, realizzate per servire alla nautica da diporto
  2. Approdi turistici: costituiti dalla porzione di porti polifunzionali, aventi funzione turistica
  3. Punti d’ormeggio: aree demaniali marittime e specchi d’acqua dotati di strutture destinate all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto

Le concessioni per la realizzazione di porti e degli approdi turistici sono regolate dal d.p.r. 509/1997, mentre quelle per la realizzazione di punti d’ormeggio sono regolate dalla disciplina generale del demanio marittimo.

Il procedimento concessorio istituito dal d.p.r. 509/1997 si articola in diverse fasi:

  1. Fase introduttiva: prevede la presentazione da parte dell’aspirante concessionario di una domanda indirizzata al capo del compartimento marittimo con contestuale comunicazione al comune
  2. Fase pubblicitaria: consiste nella pubblicazione della domanda mediante affissione all’albo del comune ed inserzione nel foglio degli annunci legali della provincia
  3. Fase istruttoria: concernente l’esame del progetto preliminare da parte di una conferenza di servizi promossa dal sindaco, cui partecipano: regione, comune, circoscrizione doganale, amministrazione marittima, ufficio del genio civile opere marittime, ufficio del territorio dell’amministrazione delle finanze, altre amministrazioni preposte alla tutela di specifici interessi pubblici
  4. Fase di approvazione del progetto definitivo: avviene mediante conferenza di servizi oppure mediante accordo di programma
  5. Fase conclusiva: consistente nel rilascio della concessione mediante atto pubblico
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