Lo Stato italiano usava dare sovvenzioni a certe compagnie di navigazione per assecondare l’interesse pubblico allo svolgimento di rilevanti servizi marittimi di linea, per merce e passeggeri, prevalentemente di cabotaggio. Questo sistema è cessato in seguito alla necessità di adeguarsi ai principi di diritto comunitario, che hanno liberalizzato il traffico di cabotaggio nella comunità europea e che vietano gli aiuti di Stato, consentendo sovvenzioni solo in relazione all’istituzione di obblighi di servizio pubblico, cioè obblighi che nessun armatore assumerebbe alle stesse condizioni. I servizi svolti in osservanza degli obblighi di servizio pubblico sono sovvenzionati dallo Stato e possono essere oggetto di contratti di servizio pubblico stipulati fra l’amministrazione della compagnia di navigazione, a seguito di gara pubblica.

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