La comunità europea è intervenuta per disciplinare la partecipazione degli Stati membri al codice di comportamento e per applicare ai trasporti marittimi il principio della libera prestazione dei servizi, le regole di concorrenza comunitarie ed altresì per tutelarsi dalle restrizioni all’accesso ai traffici e dalle pratiche tariffarie sleali poste in essere da parte di Stati terzi ed alle loro imprese.

In un primo momento nel 79 vennero liberalizzati nella comunità, a condizione di reciprocità degli Stati membri dell’ OCSE, i traffici conferenziati regolati dal codice di comportamento, escludendo l’applicazione delle disposizioni che regolavano la partecipazione nel traffico.

Fondamentale è stata poi l’emanazione nel 1986 di quattro regolamenti:

  1. reg. n. 4055/86: regola i trasporti non conferenziati ed i trasporti conferenziati fra Stati che non siano entrambi parte del codice di comportamento. Esso attua un’ampia liberalizzazione, applicando il principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo fra Stati membri e fra essi e paesi terzi.
  2. reg. n. 4056 /86: (ora abrogato) determinava le modalità di applicazione delle regole di concorrenza comunitarie ai trasporti marittimi internazionali di linea.
  3. reg. n. 4057/86: mira a scoraggiare le pratiche tariffarie sleali da parte di compagnie di linea di Stati terzi. Tali pratiche consistono nell’applicazione costante, ai trasporti di certa merce su una data rotta, di tassi di nolo inferiori al nolo normale praticabile per la stessa merce.
  4. reg. n. 4058/86: mira a scongiurare il ricorso a misure protezionistiche da parte di Stati terzi, atte a limitare il libero accesso delle società di navigazione degli Stati membri a un qualsiasi trasporto marittimo. In tal caso è disposto il ricorso a un’azione coordinata, consistente in rimostranze diplomatiche nei confronti dei paesi terzi, seguite da contromisure dirette alle imprese di navigazione di tali paesi.

Successivamente la comunità europea ha riconosciuto non più proficuo il sistema delle conferenze marittime ed ha applicato anche i servizi marittimi le regole generali sulla concorrenza, abrogando il reg. n. 4056 /86. Ciò ha determinato l’illegittimità del sistema di traffici conferenziati.

Rimangono consentiti gli accordi consortili, dai quali sono però esclusi gli accordi sui prezzi.

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