Beni pubblici e beni privati destinati alla navigazione aerea

L’esercizio della navigazione aerea richiede un complesso di infrastrutture stabili, denominate aeroporti, e di impianti di vario genere destinati ai servizi della navigazione.

Il termine aeroporto designa genericamente ogni località terrestre o acquea destinata alla partenza e all’arrivo degli aeromobili. Vi sono compresi gli aeroscali, destinati all’atterramento dei dirigibili, e gli idroscali, per l’ammaraggio degli idrovolanti.

Aeroporti incidenti su un’area circoscritta possono essere aggregati o coordinati tra loro, in funzione della gestione unitaria: tale complesso è detto sistema aeroportuale.

L’art. 117 cost ha attribuito alle regioni potestà legislativa concorrente in materia di aeroporti. Con riguardo alle funzioni amministrative, si individuano:

  1. Aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale: individuati con decreto del Presid. Rep.
  2. Aeroporti d’interesse regionale

Gli aeroporti, come gli altri beni destinati ai servizi della navigazione aerea, possono essere pubblici o privati.

Aeroporti e altri impianti aeronautici pubblici

Sono beni appartenenti al demanio aeronautico a norma dell’art 692 cod nav:

  1. Gli aeroporti civili appartenenti allo Stato o ad altri enti territoriali
  2. Ogni costruzione o impianto appartenente allo stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea
  3. Gli aeroporti militari, che fanno parte del demanio militare aeronautico, di carattere necessario.

Gli aeroporti e gli altri impianti civili sono assegnati all’ENAC in uso gratuito, quale forma speciale ex lege di uso governativo. L’ENAC provvede al successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale.

Sono di pubblico interesse, ad ogni effetto, le opere che, con dichiarazione dell’ENAC, siano ritenute necessarie alla realizzazione ed all’ampliamento di aeroporti e di altri impianti aeronautici.

Aeroporti e altri impianti aeronautici privati

I privati possono realizzare ed ampliare aeroporti altri impianti aeronautici, previa autorizzazione dell’ENAC, il quale valuta anche l’idoneità al servizio, al fine dell’apertura dell’aeroporto privato al traffico aereo civile.

Salvo casi di necessità, per l’uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso del gestore dell’aeroporto

Vincoli della proprietà privata

Le proprietà private e pubbliche, in prossimità degli aeroporti o di altri impianti aeronautici, sono sottoposte a particolari vincoli per le necessità della navigazione aerea, per la tutela della sicurezza della circolazione degli aeromobili e per assicurare il funzionamento degli impianti.

Le zone da sottoporre a vincolo aereo nelle aree limitrofe agli aeroporti sono individuate dall’ENAC, che stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea e ai potenziali pericoli per la stessa.

Le zone e le relative limitazioni sono indicate dalla ENAC su apposite mappe pubbliche mediante deposito nell’ufficio del comune interessato. Entro 60 giorni, chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione alle ENAC contro la determinazione della zona soggetta a limitazioni. L’ENAC decide sull’opposizione entro 60 giorni dalla notifica della medesima. Il mancato rispetto di questo termine implica il silenzio rigetto, nel senso che l’opposizione si intende respinta.

I vincoli della proprietà possono classificarsi in tre categorie:

  1. quelli che impongono ai proprietari obblighi di fare, cui è riconosciuta la natura di oneri pubblici
  2. quelli che impongono al proprietari obblighi di non fare, con natura analoga alle servitù prediali
  3. quelli che impongono obblighi di sopportare, che conterrebbero vere e proprie limitazioni del diritto di proprietà
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