Secondo l’art 123 del cod civ, la simulazione del matrimonio ricorre quando gli sposi hanno convenuto, prima della celebrazione, di non adempiere gli obblighi e di non esercitare diritti discendenti dal vincolo.

La simulazione comporta l’annullabilità del matrimonio stesso.

Questa è una novità introdotta dalla riforma del ‘75 per disciplinare quei matrimoni che erano concordemente contratti dagli sposi per creare un vincolo apparente da far valere verso i terzi, ma in realtà non voluto dei coniugi. La disciplina previgente non consentiva di invalidare questi matrimoni in quanto la celebrazione era comunque voluta.

La figura del matrimonio simulato è conosciuta anche ai giorni nostri, quando le parti vogliono creare un’apparenza del vincolo per regolarizzare socialmente la loro relazione, lo stato di figli o per ottenere vantaggi che derivano dallo stato coniugale.

Elemento caratterizzante del matrimonio simulato è l’accordo degli sposi di escludere la costituzione del rapporto coniugale, cioè dalla comunione di vita fondata sui doveri previsti dalla legge (simulazione assoluta). Il vizio è costituito in questo caso dalla mancanza di volontà sulla produzione degli effetti tipici del matrimonio.

Se i coniugi hanno escluso l’osservanza di uno o d’alcuni doveri matrimoniali, si ha la figura della simulazione parziale. Questa ricade sotto la disciplina dell’art 160, che vieta di derogare ai diritti e doveri derivanti dal matrimonio, con conseguente nullità dell’accordo.

Valido per è anche il matrimonio nel caso di riserva mentale, che ricorre quando la volontà di costituire un vincolo apparente è riscontrabile in un solo coniuge.

La differenza del matrimonio simulato con quello celebrato per scherzo è che nel primo la celebrazione voluta dagli sposi per creare una parvenza di vincolo ed è annullabile, mentre in quello celebrato per scherzo questa volontà non c’è ed è nullo.

La simulazione assoluta provoca l’annullabilità del matrimonio.

Legittimato all’azione è ciascun coniuge entro un anno dalla celebrazione, ma il vizio è sanabile dalla convivenza matrimoniale posta in essere dagli sposi dopo la celebrazione, anche se di breve durata.

Non sono previsti limiti di prova, quindi coniugi possono anche ricorrere alla prova testimoniale.

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