Anche in Italia, si ebbe lo sviluppo della legislazione in materia sociale, proseguito senza interruzioni, pur in un diverso contesto istituzionale, durante il regime corporativo. Si venne, così, a formare progressivamente un sistema di diritto speciale: un diritto, cioè, che, pur avendo ad oggetto un rapporto tra privati, presenta rilevanti deviazioni dal diritto comune. Ed apparve ben presto chiaro che la ratio di tale diritto è costituita dall’esigenza di proteggere il lavoratore in quanto contraente debole. La codificazione del diritto privato, nel 1942, regolò finalmente il contratto di lavoro subordinato, dettando per esso una “disciplina particolare”, inserita nel libro V.

Il lavoro ha ricevuto, poi, un nuovo fondamento valoriale nella Costituzione repubblicana che attribuisce ad esso un rilievo primario. In particolare, affiancando al principio di eguaglianza formale quello della eguaglianza sostanziale, pone a carico della Repubblica l’obiettivo di promuovere “il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

In attuazione dei principi costituzionali, il periodo della ricostruzione post bellica è stata caratterizzato da un univoco, costante ed ininterrotto processo di incremento delle tutele, processo realizzato sia mediante il miglioramento di quelle già previste dal Codice civile e dalle altre leggi sopravvissute alla soppressione dell’ordinamento corporativo, sia mediante l’introduzione di nuove forme di tutela.

Questo periodo ha il suo momento di massima espressione, ma allo stesso tempo si conclude, con l’emanazione di quello che è comunemente chiamato “Statuto dei lavoratori” (legge 300 del 1970) e con la previsione di una tutela giurisdizionale differenziata per le controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza sociale. In particolare, la legge 300 del 1970 detta norme, ancor oggi fondamentali, non solo a tutela della libertà e della dignità della persona del lavoratore, ma anche a garanzia e a sostegno della libertà e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro, così da rafforzare il sindacato nella sua naturale funzione di “contropotere” nei confronti dell’imprenditore.

Si può, quindi, affermare che la ragione che ha ispirato la nascita e lo sviluppo del diritto del lavoro, in tutti i contesti più evoluti, è la necessità di apprestare adeguata protezione al lavoratore, in quanto egli è parte debole di un rapporto nel quale è coinvolto non soltanto il suo “avere”, ma il suo stesso “essere”. A ciò, nell’ordinamento italiano, si aggiunge il diretto fondamento costituzionale assegnato ai diritti personali e al programma di emancipazione che la Repubblica è impegnata a realizzare. Quindi, il diritto del lavoro costituisce il sistema di norme diretto a contemperare le esigenze dell’impresa con le finalità di tutela e sviluppo della persona del lavoratore, anche attraverso il diretto intervento pubblico.

 

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