I principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione sono declinati dall’articolo 97 della Costituzione, con specifico riferimento alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, mediante la previsione che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso salvo i casi stabiliti dalla legge. L’assunzione, dunque, avviene di regola tramite “procedure selettive” che devono conformarsi ai principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza, pari opportunità, decentramento delle procedure di reclutamento.

Nella logica del decentramento, peraltro, specifiche disposizioni del bando di avvio delle procedure selettive possono prevedere che il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici sia garantito facendo riferimento al luogo di residenza dei concorrenti “quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”. Esclusivamente per l’assunzione in qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, è previsto, in luogo delle procedure selettive, l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

Si applica alle pubbliche amministrazioni la disciplina per il collocamento dei disabili. L’accesso ai posti di lavoro pubblico è aperto, in condizioni di parità con i cittadini italiani, a tutti i cittadini comunitari, salvo per le posizioni che implicano l’esercizio di pubblici poteri ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale. Anche il passaggio da una area funzionale ad altra superiore, comportando l’accesso ad un nuovo posto di lavoro, è soggetto alla regola del concorso pubblico, con possibilità di riservare al personale interno il 50% dei posti disponibili.

Il principio costituzionale del concorso non può essere aggirato, nemmeno ad opera del legislatore, procrastinando indefinitamente situazioni di “provvisoria” attribuzione a dipendenti già in forza di incarichi appartenenti ad una area funzionale superiore. È stato quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo il reiterato ricorso all’assegnazione di incarichi dirigenziali a funzionari, nell’attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali. La legge delega 124 del 2015 ha demandato al Governo di riordinare la disciplina delle procedure concorsuali sotto vari profili.

 

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