Il patto di prova, previsto dall’art. 2096 del Codice Civile, consiste in quella clausola apposta al contratto di lavoro, con cui le parti subordinano l’assunzione definitiva all’esito positivo di un periodo di prova.

Di regola il patto di prova è stipulato nell’interesse del datore di lavoro, così che possa apprezzare la professionalità del lavoratore. Ma consente anche al lavoratore di accertare le condizioni in cui sarà obbligato a prestare il lavoro.

Il patto di prova si caratterizza per la precarietà del rapporto che ne deriva e perché il lavoratore in prova ha diritto ad eseguire la prestazione dovuta per dimostrare a pieno le sue capacità lavorative.

Il periodo di prova ha una durata massima, non prorogabile, di regola stabilita dai contratti collettivi e comunque non può essere superiore ai sei mesi.

Durante il periodo di prova entrambe le parti hanno facoltĂ  di recedere liberamente dal contratto, senza obbligo di preavviso, salvo non sia stabilita una durata minima del periodo di prova.

L’assunzione in prova deve risultare da atto scritto, che deve essere precedente o contestuale all’assunzione e deve indicare le mansioni sulle quali si deve svolgere la prova.

Compiuto il periodo di prova, se nessuna delle due parti recede, il rapporto diventa definitivo e, come precisato dall’art. 2096 del Codice Civile, il servizio prestato si computa nell’anzianità del lavoratore.

Se invece il contratto di lavoro viene risolto al termine della prova, al lavoratore spettano tutti i diritti connessi alle prestazioni giĂ  eseguite.