Il diritto del lavoro è costituito da due parti:

  • diritto sindacale
  • rapporti individuali di lavoro 

Le basi costituzionali del diritto sindacale italiano sono costituite dagli articoli 39 e 40 Cost.

L’oggetto principale dello studio del diritto sindacale è:

  • la libertà e l’esercizio dell’attività sindacale posta in essere dai singoli e dalle associazioni sindacali per tutelare interessi collettivi e mai interessi individuali dei lavoratori;
  • il contratto collettivo, che pur essendo un prodotto dell’autonomia delle parti, ha comunque proprie peculiarità rispetto al contratto individuale;
  • l’autotutela, ossia il ricorso da parte dei sindacati e dei lavoratori allo sciopero per far valere i loro interessi nei confronti dei datori di lavoro.

Una parte non meno importante del diritto del lavoro ha come oggetto lo studio del rapporto di lavoro subordinato. Tale rapporto ha origine contrattuale e si contraddistingue dagli altri contratti per l’implicazione della persona del lavoratore nello svolgimento del rapporto. L’autonomia delle parti che regola il contenuto del contratto è fortemente ridotta rispetto al contratto di lavoro subordinato perché si presume che il lavoratore, per la sua posizione di debolezza contrattuale rispetto al datore di lavoro, non sia in grado di regolare da sé i suoi interessi.

Tuttavia tale inderogabilità si è fortemente attenuata. Ad esempio, con i d.lgs. 23 ed 81 del 2015, la flessibilità è divenuta rilevante in materia di sanzioni contro il licenziamento ingiustificato dove la reintegrazione non è più l’unica sanzione ma è diventata marginale rispetto all’indennizzo.

Parimenti, nonostante si proclami solennemente che il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro, è agevole constatare che questa forma di lavoro standard non è affatto l’unica forma di assunzione, ma spesso è preceduta da stage della durata di sei mesi, dall’apprendistato o dal contratto a tempo determinato.

In breve, quindi, sia il ricorso alle forme di assunzione contrassegnate dalla temporaneità del rapporto di lavoro, sia la flessibilizzzazione di materia come il licenziamento, hanno precarizzato il rapporto di lavoro e la vita del lavoratore.

Secondo un’altra corrente di pensiero, la presenza di più rapporti di lavoro e la flessibilità della disciplina servono a favorire o a difendere l’occupazione. E tuttavia non si può negare che nell’attuale contesto la produttività e la crescita crescono solo di qualche decimale.

Si pone in controtendenza, rispetto ai decreti del 2015, il decreto dignità del 2018 che ha invece irrigidito la disciplina legale del contratto a termine senza causali, riducendo la durata da 36 mesi a 12 mesi ed ha aumentato la misura minima e massima dell’indennità dovuta dal datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato.