Per migliorare concretamente la posizione dei lavoratori non bastava eliminare gli ostacoli legali all’esistenza e all’azione dei sindacati, ma occorreva modificare la disciplina del contratto individuale di lavoro. Come detto, infatti, un contratto come quello di lavoro non faceva che sancire uno stato di soggezione reale, un diritto <<formale>> che, appunto, si limitava a porre le regole formali senza però incidere sugli equilibri sostanziali sottostanti.

Una volta sgretolato il dogma del libero contratto di lavoro, si fece incipiente l’esigenza di creare leggi che potessero tutelare i lavoratori. Tali leggi protettive, in Italia, assunsero inizialmente la veste di una legislazione speciale, parallela al codice civile e avente la forza di una normativa di ordine pubblico (imperativa ed inderogabile), che non era aggirabile attraverso pattuizioni individuali. Si trattò principalmente di leggi che, prendendo di mira i problemi più allarmanti (es. lavoro minorile, lavoro delle donne, infortuni sul lavoro), prescrivevano varie limitazioni alla libertà imprenditoriale di gestione del fattore lavoro.

Faceva quindi la sua apparizione sulla scena il diritto <<materiale>>, ossia un diritto che si faceva apertamente strumento di date operazioni di valore. Il connotato fondamentale del diritto del lavoro si identificò proprio nella forza cogente di tale diritto che:

  • frapponeva limitazioni esterne alla posizione di libertà dell’imprenditore e quindi anche alla sua autonomia negoziale, che altrimenti sarebbe stata incondizionata.
  • sacrificava l’autonomia negoziale del lavoratore, impedendogli di stipulare pattuizioni peggiorative della propria condizione normativa, rispetto agli standard imposti dalla legge.

Senza questa <<espropriazione>> del lavoratore, infatti, l’imprenditore avrebbe facilmente potuto riguadagnare una posizione di preminenza, sfruttando il fatto che il bisogno di lavorare avrebbe potuto indurre il lavoratore ad accettare condizioni deteriori.

Dopo le prime leggi, tuttavia, il diritto del lavoro di fonte legale conobbe una pausa e, nel periodo di violenza politica seguito alla fine della Prima guerra mondiale, le istituzioni operaie faticosamente create nel trentennio precedente entrarono drammaticamente in crisi.

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