Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, prima della legge 146/1990, era regolato da norme penali ed amministrative, e dai codici di autoregolamentazione. E’ stata comunque la giurisprudenza della Corte Costituzionale elaborare la nozione di servizio essenziale ed a chiarire alcuni aspetti importanti della disciplina:

  • Secondo la Corte sono essenziali quei servizi di preminente interesse generale, diretti a garantire valori fondamentali legali all’integrità della vita e della sicurezza.
  • La Corte ha sottolineato l’esigenza di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con l’esercizio di altri diritti di pari o superiore rango costituzionale.
  • Infine la Corte ha messo in evidenza che nell’ambito del servizio essenziale alcune prestazioni sono da considerarsi indispensabili, nel senso cioè che non possono non essere assicurate.
  • In sostanza la giurisprudenza costituzionale ha affermato il principio secondo cui l’esercizio del diritto di sciopero non deve compromettere l’esercizio di altri diritti costituzionalmente garantiti.

La legge 146/1990 ha accolto il principio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale:

  1. Sono elencati i diritti della persona che non possono essere sacrificati dall’esercizio dello sciopero, come il diritto alla vita, alla salute, alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione…
  2. Sono indicati poi in via esemplificativa i servizi funzionali alla loro soddisfazione, sottolineando l’irrilevanza della natura pubblica o privata, autonoma o subordinata del rapporto di lavoro del prestatore che sciopera.
  3. Si distingue tra servizio essenziale e prestazione indispensabile, anche se a volte vi sono sovrapposizioni, nel senso che si includono tra i servizi sociali attività che non sono classificabili come prestazioni.

Nela legge 146 si prevedono come fonti di disciplina dello sciopero:

  • il contratto collettivo
  • il regolamento di servizio emanato sulla base dell’accordo collettivo
  • i codici di autoregolamentazione propri dei lavoratori autonomi
  • lodo emanato dalla Commissione di Garanzia
  • il potere di regolamentazione provvisoria della stessa Commissione
  • l’ordinanza di precettazione

 

I servizi strumentali dei servizi essenziali

Estensione dell’ambito di applicazione delle norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ad opera della legge 83/2000.

Un discorso a parte meritano i servizi strumentali dei servizi essenziali. Si tratta di servizi funzionalmente collegati a quelli essenziali, la cui sospensione può pregiudicare l’erogazione del servizio pubblico finale e di conseguenza gli utenti che ne sono fruitori. Così, ad esempio, la commissione di garanzia nel settore del trasporto aereo ha considerato strumentali al servizio di trasporto passeggeri, l’assistenza tecnica ai radar, i servizi di rifornimento carburante, catering e pulizia degli aerei.

Il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di servizi pubblici essenziali con la legge 83/2000, che ha risolto alcuni punti critici tenendo conto anche degli sviluppi giurisprudenziali. Nella legge si afferma che le norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali non si applicano soltanto ai lavoratori subordinati, ma anche ai lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori.

Tale estensione dell’ambito di applicazione è sostanzialmente uno sviluppo normativo della giurisprudenza costituzionale che aveva qualificato come sciopero e non come serrata l’astensione dal lavoro dei piccoli imprenditori senza dipendenti.

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