Il riconoscimento dello sciopero come diritto siÂgnifica che lo sciopero non è soltanto una “libertĂ da”, ossia nei confronti dello Stato, che non può limitare penalmente lo sciopero ma anche una “libertĂ di”, ossia nei confronti del datore di lavoro.
Il riconoscimento dello sciopero come diritto comporta che il datore non può pretendere la prestazione lavoratiÂva in quanto sull’obbligazione contrattuale della stessa prevale il diritto dei lavoratori di astenersi, purchĂ© collettivamente, dal lavoro. Ne conseÂgue una situazione d’inesigibilitĂ della prestazione di lavoro che con l’applicazione della reÂgola del rischio contrattuale affermata dall’ art. 1463 cc., in base al quale quando nei rapporti a prestazioni corrispettive viene meno una delle due prestazioni l’altra parte non è tenuta ad adempiere la propria. All’inesigibilitĂ della prestaÂzione consegue dunque il venir meno dell’obbligazione del datore di lavoÂro di corrispondere la retribuzione.
La perdita della retribuzione risponde, d’altra parte, all’esigenza che lo sciopero determini dei sacrifici per i lavoratori, con conseguente ricorso ad esso soltanto quando sussistano delle apprezzabili rivendicazioni da far valere nei confronti del datore o dei pubblici poteri.
La corrispettivitĂ della retribuzione, anche differita, comporta la riduÂzione, in proporzione alle ore di sciopero, anche delle voci integrative e delle corresponsioni differite, quali la tredicesima, o le altre mensilitĂ agÂgiuntive, ed il trattamento di fine rapporto.
Esclusione dallo sciopero dei riposi e delle festivitĂ ed irrilevanza rispetto alle ferie. Non rientrano nello sciopero i riposi settimanali e le festivitĂ infrasettimanali, pur se riÂcadenti nel periodo di svolgimento dello stesso, in quanto non sussistendo l’obbligo di lavorare non è configurabile l’astensione dal lavoro.
        Non vengono toccate dallo sciopero le ferie, che non sono in rapporto di corrispettivitĂ con la prestazione, con conseguente inclusione del periodo di sciopero nell’anzianitĂ di servizio con riferimento alla quale viene determinata la durata delle stesse ferie.
Sciopero discontinuo e retribuzione. Nell’ipotesi dello sciopero non per l’intera giornata lavorativa la riduzione della retribuzione è relativa soltanto alle ore non svolte, a meno che il datore non dimoÂstri di non avere ricevuto alcun utile dallo svolgimento del lavoro per alÂcune ore, con conseguente trattenuta della retribuzione per l’intera giorÂnata.