Questo fenomeno si manifesta sotto forme giuridiche diverse: fornitura o somministrazione della forza-lavoro, all’interposizione nel cottimo, all’appalto e al subappalto. Tratto comune di questi fenomeni è la presenza di un intermediario tra i prestatori di lavoro e le imprese utilizzatrici.

Gli imprenditori utilizzano, dunque, la mano d’opera assunta formalmente da terzi, comprimendo, così, il costo di lavoro ed evitando di assumere il personale in via diretta, scaricano su altri soggetti il rischio di contrazioni di attività.

Il profitto dell’intermediario/interposto è ottenuto, ricavando un margine di lucro, dalla differenza tra il monte–salari dei lavoratori occupati e il costo del salario sopportato dall’impresa committente.

In questa prospettiva si può comprendere il motivo per cui il legislatore, nel 1960, aveva sancito un generale “divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro”, che si presentava come integrazione ed ampliamento del divieto d’intermediazione nel cottimo già posto dall’art. 2127 c.c., nonché del divieto per i privati di svolgere l’attività di mediazione nel mercato del lavoro, già previsto a salvaguardia del monopolio pubblico del collocamento.

Diversamente dall’attività della mediazione (prevista e disciplinata dagli artt. 1754-1755 c.c.e rivolta ad avvicinare la domanda all’offerta, agevolando, in tal modo, la formazione e la conclusione del contratto), l’attività di intermediazione si presenta come interposizione nei rapporti di lavoro, essendo rivolta principalmente al reclutamento dei prestatori di lavoro da impiegare alle dipendenze degli imprenditori utilizzatori.

L’attività degli intermediari, dunque, più che alla formazione-conclusione del contratto è finalizzata al soddisfacimento della domanda di lavoro delle imprese, attraverso la selezione dei lavoratori e nell’assumere la responsabilità giuridica ed economica della gestione della forza–lavoro. L’intermediazione assume il carattere dell’interposizione nell’esecuzione del contratto di lavoro e nell’impiego della manodopera assunta dallo stesso intermediario e da lui messa a disposizione dell’imprenditore (cosiddetta somministrazione o fornitura).

Accanto a queste fattispecie interpositorie, l’economia odierna realizza fattispecie di vero e proprio decentramento produttivo come l’esternalizzazione, ossia segmenti dell’attività dell’impresa all’esterno dell’azienda principale.

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