Altra forma di tutela contro la disoccupazione è la cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, che trova la sua fonte normativa di base nella L. 164/1975 ed in una serie di leggi anteriori e suc­cessive, delle quali quella di maggiore importanza è la L.223/1991.

Continuazione del rapporto con orario ridotto o sospeso. La caratte­ristica di questa forma di tutela, consiste nel fatto che essa presuppone non l’estinzione del rapporto, bensì la continuazione dello stesso, ma causa la contrazione dell’attività aziendale, con riduzione dell’orario fino a zero ore, nel qual caso si ha la sospensione delle prestazioni. In tale ultima ipotesi l’imprenditore dovrebbe adottare un sistema di turnazione, sempre che non vi contrastino motivi tecnici.

Ambito di applicazione. La cassa integrazione ordinaria si applica nel settore dell’industria, dell’edilizia e dell’agricoltura e riguarda non soltanto gli operai, ma anche gli impiegati ed i quadri. Si estende, nel caso di calamità naturali, anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti na­turali. Quella straordinaria si applica a favore di operai, impiegati o quadri, dipendenti da imprese industriali con alme­no sedici dipendenti, compresi apprendisti e lavoratori in formazione; per l’estensione al settore del commercio occorre il requisito di più di duecen­to dipendenti. Le imprese artigiane sono ammesse se con almeno sedici dipendenti, purché il 50% del fatturato degli ultimi due anni dipenda da altra impresa già ammessa alla cigs. Per le im­prese agricole il riconoscimento riguarda i lavoratori a tempo indetermi­nato con almeno 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

Si estende infine ai soci di cooperative di produ­zione e di lavoro (art. 8 co. 2 L. 236/1993) ed ai soci di cooperative appal­tatrici di servizi di pulizia (art. 1 co. 7 L. 451/1994).

Integrazione ordinaria: cause e durata. La cassa integrazione ordinaria interviene nei casi di contrazione dell’attività aziendale determinata da e­venti non imputabili né al prestatore né al datore e da situazioni tempora­nee di mercato. La durata è quella di tre mesi prorogabili fino ad un mas­simo di 12 mesi, che possono anche non essere continuativi, ma cumularsi nell’arco di tempo di 24 mesi.

Straordinaria per crisi aziendale: durata. La cigs – tale per la straordinarietà degli eventi che la determinano – trova le sue cause anzitutto in crisi aziendale di particolare rilevanza sociale o anche in crisi settoriale o territoriale. La durata massima è quella di 24 mesi con la possibilità di una proroga dopo che sia passato dalla prima concessione un tempo non inferiore a 2/3 dell’iniziale periodo d’integrazione.

Altra causa d’integrazione straordinaria è quella della riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale (ragioni aziendali). La durata del­l’integrazione è di 24 mesi, con l’ammissibilità di due proroghe.

Altra ipotesi ancora è quella di una procedura concorsuale, la cui durata è di 12 mesi, con la possibilità di pro­roga per ulteriori 6 mesi.

Infine abbiamo i contratti di solidarietà difensivi della durata massima di 24 mesi, che sono contratti collettivi aziendali con i quali l’imprendito­re, nel settore dell’industria e con almeno 16 dipendenti, viene autorizzato a ridurre l’orario di lavoro, con la compensazione di metà della relativa ri­duzione retributiva con la cassa integrazione (art. 1 co. 2 L. 863/1984).

Consultazione sindacale. La messa in cassa integrazione è preceduta da una procedura di consultazione sindacale, che potrebbe concludersi con un accordo gestionale, fermo restando che il datore può decidere la messa in cassa integrazione anche in mancanza di accordo; nelle ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili, come le calamità naturali, la procedu­ra sindacale segue la riduzione dell’orario o la sospensione delle presta­zioni. La consultazione sindacale per la cassa integrazione è necessaria an­che quando la decisione relativa sia stata raggiunta con accordo sindacale in sede di licenziamento collettivo, il cui procedimento di consultazione è autonomo rispetto a quello della cassa integrazione. La scelta dei lavoratori da sospendere deve avvenire in conformità di quanto stabilito dai contratti collettivi, con l’obbligo del datore d’informare gli organismi sindacali sui criteri di rota­zione o sui motivi che la impediscano.

L’importo dell’indennità integrativa. L’importo è 1’80% dell’ultima retribuzione con adeguamento al costo della vita; in ag­giunta vengono anticipati, se dovuti, gli assegni al nucleo familiare. Il pe­riodo di sospensione della prestazione, o di riduzione dell’orario, con conseguente riduzione della retribuzione, viene coperto dai c.d. contributi figurativi, che s’intendono versati, con esonero dal pagamento effettivo.

Omissione della richiesta e responsabilità del datore. Se l’imprendito­re, fuori dagli eventi oggettivamente non evitabili, non chiede la cassa in­tegrazione entro il termine di 25 giorni dall’inizio della stessa, incorre in risarcimento del danno nella misura della mancata indennità di guadagno.

Procedura amministrativa. La richiesta di cassa integrazione ordinaria viene presentata alla sede provinciale dell’Inps, che decide in base all’accertamento dei requisiti, con un margine di discrezionalità, secondo quanto affermato dalla Corte di cassa­zione. La cigs vie­ne richiesta all’ufficio regionale del lavoro ed all’ispettorato regionale del lavoro che svolgono una prima istruttoria, presentata al ministro del lavo­ro che decide discrezionalmente, avvalendosi di un apposito comitato.

 

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