Tradizionalmente dottrina e giurisprudenza si sono occupate poco delle responsabilità conseguenti allo sciopero, in quanto poche erano le ipotesi in cui gli scioperanti potevano essere coinvolti.

Infatti si parlava solo della generica possibilità del datore di esperire contro gli stessi azioni di rivalsa, quando l’astensione aveva causato danni a quei terzi creditori del datore.

In questi casi ci si è chiesti se lo sciopero possa essere incluso tra le cause di impossibilità della prestazione non imputabile al datore – debitore ex art.1218 c.c.

L’orientamento della Cassazione è in questo caso di segno negativo: lo sciopero non può escludere la responsabilità del datore a meno che non sia stato assolutamente imprevedibile, ipotesi questa realizzabile solo quando la manifestazione astensiva difetti di preavviso.

In quest’ipotesi alcuni commentatori ritengono che lo sciopero non esclude la responsabilità del datore nei confronti dei terzi creditori, in quanto rientrerebbe nel rischio d’impresa; tesi da altri ritenuta invece assolutamente inaccettabile.

Diverso è il problema se ad essere terzo creditore sia il lavoratore non scioperante; se facciamo riferimento alle norme di diritto comune, come abbiamo già visto, il lavoratore avrebbe diritto comunque alla controprestazione del datore per le prestazioni esattamente rese; resta però la difficoltà della disciplina comune di inquadrare un fenomeno complesso come lo sciopero.

A tal proposito dunque è intervenuta la L.146/1990 in materia di sciopero nell’ambito delle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, a stabilire un particolareggiato regime sanzionatorio, teso a reprimere tutti quelle condotte , aldilà di quale sia l’autore (cioè datore o lavoratori scioperanti)che siano lesive di interessi protetti e del datore, e dei lavoratori e , infine degli utenti.

I problemi più importanti, aldilà della portata della citata legge, ricorrono rispetto alla competenza del giudice ed all’assolvimento dell’onere della prova.

Per il primo si rileva l’incertezza presente in giurisprudenza; alcuni tendono ad escludere la rilevanza, in materia, del giudice del lavoro, mentre altri al contrario, la estendono a tutte le controversie sorte in dipendenza di un rapporto di lavoro (ai sensi dell’art.409 c.p.c.).

 

Lascia un commento