I criteri individuati dall’articolo 19 della legge 300 del 1970 riservavano il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sindacati aventi una effettiva rappresentatività a livello confederale (o, quantomeno, nazionale e provinciale), rendendo irrilevante se quei sindacati avessero o no un seguito rappresentativo anche in azienda. La Corte Costituzionale aveva respinto le questioni di legittimità costituzionale proposte con riguardo all’articolo 19 della legge 300 del 1970.

In particolare, la Corte ebbe modo di affermare che: il criterio selettivo previsto da tale disposizione è razionale e necessario per evitare il proliferare di organismi costituiti da “singoli individui” o “piccoli gruppi isolati”; il riferimento alla nozione di “maggiore rappresentatività” a livello confederale è diretto a “favorire un processo di aggregazione e di coordinamento degli interessi dei vari gruppi professionali, anche al fine di ricomporre, ove possibile, le spinte particolaristiche in un quadro unitario”.

Senonché, con la sentenza 30 del 1990, la Corte Costituzionale ha rilevato che “è andata progressivamente attenuandosi l’idoneità del modello disegnato nell’articolo 19 a rispecchiare l’effettività della rappresentatività”. La norma statutaria è stata profondamente modificata, dapprima per effetto del referendum di iniziativa popolare del giugno 1995 e, più recentemente, della sentenza della Corte Costituzionale n.231 del 2013. Con il referendum del 1995 è stato escluso che l’accesso al sostegno legale dovesse necessariamente passare attraverso il riconoscimento della rappresentanza sindacale aziendale da parte di un sindacato confederale o, comunque, nazionale o provinciale.

Ne è derivata una profonda modifica dell’articolo 19 della legge 300 del 1970, che consente la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali “nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva”, e, quindi, anche di contratti stipulati a livello aziendale. Pertanto, il nuovo testo seleziona i sindacati nell’ambito dei quali possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali sulla base di un unico indicatore di rappresentatività effettiva, costituito dalla forza e dalla capacità del sindacato stesso di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale, prescindendo dalla sua dimensione organizzativa.

Di qui, la precisazione che, per essere considerati “firmatari di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva”, è necessaria la partecipazione attiva al processo di formazione del contratto collettivo; ed è necessario, altresì, che si tratti di un contratto collettivo che regoli i rapporti di lavoro in azienda, almeno per un istituto o settore importante della loro disciplina. Sul piano degli effetti pratici, però, considerato che i principali attori della contrattazione sono le confederazioni storiche e le loro diverse strutture ed articolazioni, la modifica referendaria non ha minimamente scalfito le oramai solide radici del sindacalismo confederale all’interno degli organismi sindacali aziendali.

Senonché uno dei più clamorosi episodi di rottura dell’unità sindacale ha determinato un nuovo intervento della Corte Costituzionale, che, con la sentenza 231 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19 della legge 300 del 1970 “nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”.

La decisione della Corte è stata condizionata dalla particolarità della vicenda, nella quale l’esclusione di un sindacato certamente rappresentativo dalla possibilità di avere proprie rappresentanze sindacali aziendali era derivata dal fatto che quel sindacato aveva rifiutato di sottoscrivere il contratto collettivo stipulato da altri sindacati, ritenendolo non corrispondente agli interessi dei lavoratori rappresentati. Tuttavia, la nuova disposizione dell’articolo 19 della legge 300 del 1970, come risultante a seguito della modifica referendaria e della sentenza 231 del 2013, realizza un totale distacco dal testo e dalla ratio originari.

La promozione delle rappresentanze sindacali aziendali, nell’originario testo statutario, era basata sulla necessaria riconduzione della “iniziativa” della base dei lavoratori nell’ambito di organismi di livello extraziendale, quale requisito necessario per sostenere l’azione del sindacato di ispirazione solidarista, nonché evitare sia un’eccessiva frammentazione della rappresentanza sindacale sia la “aziendalizzazione” di quest’ultima. La sentenza 231 del 2013 ha eliminato l’ultimo elemento di collegamento con l’originario modello statutario, facendo venire meno la rilevanza dell’attività contrattuale quale criterio selettivo per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.

Dalla motivazione della sentenza 231 del 2013, appare chiaro che, ai fini della costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, non rileva la mera partecipazione alle trattative, bensì rileva quella partecipazione alle trattative che derivi da una effettiva rappresentatività del sindacato. Senonché, mancando nel settore privato una disciplina di legge che preveda i requisiti di rappresentatività dei soggetti sindacali legittimati a trattare, può risultare difficile, per non dire impossibile, verificare quando la partecipazione alle trattative sia giustificata dalla effettiva rappresentatività o dipenda da una concessione ingiustificata da parte del datore di lavoro.

 

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