Le confederazioni sindacali si sono mostrate consapevoli della necessità di introdurre nuovi strumenti di verifica del consenso per legittimare l’azione delle rappresentanze sindacali aziendali. E così, anche con l’obiettivo di realizzare una unità di azione almeno a livello aziendale, con il Protocollo del 2003 e il collegato Accordo interconfederale del 1993 è stata prevista la possibilità della costituzione di rappresentanze sindacali unitarie individuate con elezioni aperte a tutti i lavoratori in azienda.

I nuovi organismi avrebbero dovuto sostituire le rappresentanze sindacali aziendali. In particolare, la partecipazione dei lavoratori alle elezioni configura senz’altro il requisito della iniziativa da parte dei lavoratori in azienda, mentre il collegamento con i sindacati è assicurato dal fatto che le rappresentanze sindacali unitarie vengono elette sulla base di liste presentate dai sindacati che hanno sottoscritto i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nell’unità produttiva.

Di conseguenza, ai nuovi organismi di rappresentanza unitaria è stata riconosciuta la titolarità degli stessi diritti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in favore delle rappresentanze sindacali aziendali. Tuttavia, la diffusione delle rappresentanze sindacali unitarie in Itali è, ancora oggi, limitata, poiché in molte aziende non si è proceduto alla indizione delle elezioni. Peraltro, nei confronti dei nuovi organismi è stata anche mossa una critica di incompleta democrazia sindacale, poiché la disciplina che li regola prevede che un terzo dei componenti non sia eletto dai lavoratori bensì sia assegnato direttamente alle liste presentate dalle associazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva.

Un tentativo di rilancio e diffusione delle rappresentanze sindacali unitarie è stato, quindi, previsto dal Testo Unico sulla rappresentanza Confindustria Cgil, Cisl e Uil del 2014. Quest’ultimo ha dettato una nuova disciplina delle rappresentanze sindacali unitarie, regolando le modalità di costituzione e di funzionamento, nonché la disciplina delle elezioni, e attribuendo ad esse anche la legittimazione a concludere contratti aziendali, senza il necessario coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

 

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