La fonte di disciplina degli scioperi per introdurre le norme di garanzia per gli utenti sono, secondo la legge 146/90, i contratti collettivi.

Nulla però è detto in relazione agli agenti contrattuali legittimati alla loro stipulazione, soprattutto in relazione ai lavoratori; da parte dei datori infatti si parla esplicitamente di imprese e amministrazioni erogatrici di servizi, e per quest’ultime, vale in particolare la normativa introdotta ex d.lgs. 29/1993 che vede l’ARAN quale agente contrattuale per la pubblica amministrazione.

Dalla lettura della legge si ricava il fato che in realtà, il legislatore non ha voluto assegnare ai sindacati nessuna legittimazione esclusiva a concludere tali accordi; anche gruppi spontanei o gruppi che non sono maggiormente rappresentativi possono concludere legittimamente la contrattazione.

Il contenuto degli accordi deve essere ovviamente funzionale a garantire la tutela migliore per tutti gli interessi in gioco; ciò deve avvenire innanzitutto rispettando gli obblighi imposti dalla legge (procedure di raffreddamento) e in più gli accordi stessi devono essere assoggettati al parere delle associazioni degli utenti e alla valutazione d’idoneità della Commissione di garanzia.

Tali accordi comunque sono vincolanti per i soli lavoratori iscritti, anche perché la soluzione contraria contrasterebbe con l’art.39 Cost.; alcuni autori invece hanno affermato che gli obblighi suddetti debbano essere applicati erga omnes e ciò sarebbe confermato dalla necessaria valutazione d’idoneità della Commissione di garanzia.

La Corte Cost. è intervenuta sul punto chiarendo che non ci può essere assimilazione tra gli accordi regolatori dello sciopero e la contrattazione collettiva erga omnes; nel primo caso, a differenza del secondo, le clausole negoziali sono finalisticamente orientate verso la tutela degli utenti; in questa prospettiva dunque l’accordo regolatore dello sciopero è mezzo preposto al contemperamento tra gli interessi in gioco, e non di quelli esclusivamente appartenenti agli scioperanti.

Se così non fosse non sarebbe chiara infatti la necessità di un atto amministrativo volto ad integrare ab externo l’efficacia della fattispecie negoziale , cioè la valutazione d’idoneità della Commissione di garanzia; anzi questa , quando le parti non riescano a raggiungere un accordo, può addirittura surrogarle con una regolamentazione provvisoria e delle prestazioni indispensabili e delle procedure di raffreddamento.

In passato infine (anche nella formulazione originaria della 146/90), una certa rilevanza avevano anche i codici di autoregolamentazione; oggi, dopo le modifiche portate dalla 83/00, questo strumento conserva la sua efficacia nell’ambito della regolamentazione delle manifestazioni di protesta dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori.

 

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