La fonte di disciplina degli scioperi per introdurre le norme di garanzia per gli utenti sono, secondo la legge 146/90, i contratti collettivi.

Nulla però è detto in relazione agli agenti contrattuali legittimati alla loro stipulazione, soprattutto in relazione ai lavoratori; da parte dei datori infatti si parla esplicitamente di imprese e amministrazioni erogatrici di servizi, e per quest’ultime, vale in particolare la normativa introdotta ex d.lgs. 29/1993 che vede l’ARAN quale agente contrattuale per la pubblica amministrazione.

Dalla lettura della legge si ricava il fato che in realtĂ , il legislatore non ha voluto assegnare ai sindacati nessuna legittimazione esclusiva a concludere tali accordi; anche gruppi spontanei o gruppi che non sono maggiormente rappresentativi possono concludere legittimamente la contrattazione.

Il contenuto degli accordi deve essere ovviamente funzionale a garantire la tutela migliore per tutti gli interessi in gioco; ciò deve avvenire innanzitutto rispettando gli obblighi imposti dalla legge (procedure di raffreddamento) e in più gli accordi stessi devono essere assoggettati al parere delle associazioni degli utenti e alla valutazione d’idoneità della Commissione di garanzia.

Tali accordi comunque sono vincolanti per i soli lavoratori iscritti, anche perché la soluzione contraria contrasterebbe con l’art.39 Cost.; alcuni autori invece hanno affermato che gli obblighi suddetti debbano essere applicati erga omnes e ciò sarebbe confermato dalla necessaria valutazione d’idoneità della Commissione di garanzia.

La Corte Cost. è intervenuta sul punto chiarendo che non ci può essere assimilazione tra gli accordi regolatori dello sciopero e la contrattazione collettiva erga omnes; nel primo caso, a differenza del secondo, le clausole negoziali sono finalisticamente orientate verso la tutela degli utenti; in questa prospettiva dunque l’accordo regolatore dello sciopero è mezzo preposto al contemperamento tra gli interessi in gioco, e non di quelli esclusivamente appartenenti agli scioperanti.

Se così non fosse non sarebbe chiara infatti la necessità di un atto amministrativo volto ad integrare ab externo l’efficacia della fattispecie negoziale , cioè la valutazione d’idoneità della Commissione di garanzia; anzi questa , quando le parti non riescano a raggiungere un accordo, può addirittura surrogarle con una regolamentazione provvisoria e delle prestazioni indispensabili e delle procedure di raffreddamento.

In passato infine (anche nella formulazione originaria della 146/90), una certa rilevanza avevano anche i codici di autoregolamentazione; oggi, dopo le modifiche portate dalla 83/00, questo strumento conserva la sua efficacia nell’ambito della regolamentazione delle manifestazioni di protesta dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori.

 

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