L’approccio allo studio delle fonti del diritto del lavoro prende le mosse dall’art.1 delle Preleggi, ai sensi del quale sono fonti del diritto la legge, i regolamenti, le norme corporative e gli usi.

Dopo la caduta dell’ordinamento fascista, i contratti collettivi corporativi sono stati sostituiti da quelli di diritto comune che, a differenza dei primi, non hanno valore di atti normativi, ma hanno natura negoziale, e pertanto non possono essere considerati fonti in senso tecnico.

I contratti collettivi di diritto comune costituiscono però una importantissima fonte di regolazione del rapporto di lavoro, ed hanno infatti una naturale vocazione ad estendere i propri effetti anche al di là del loro ambito di applicazione soggettivo. Carnelutti, non a caso, scrisse che il diritto del lavoro ha l’anima della legge ed il contenuto del contratto.

Anche la giurisprudenza ha spesso svolto una funzione suppletiva rispetto al legislatore; la funzione nomofilattica della Cassazione ha favorito l’emersione di orientamenti giurisprudenziali integrativi della legge ordinaria ed anche di precetti costituzionali. Per questi motivi la conoscenza della giurisprudenza in tema di diritto del lavoro è assolutamente indispensabile.

Il rapporto di lavoro è regolato da un triplice ordine di fonti, costituito dalle norme di leggi, dalle clausole del contratto collettivo e dalle clausole del contratto individuale. Lo spazio maggiore è certamente occupato dalle disposizioni inderogabili di legge e dalle clausole inderogabili del contratto collettivo, che assolvono ad una funzione di integrazione, specificazione e miglioramento delle tutele previste dalla legge, anche attraverso la previsione ed il riconoscimento di diritti di origine esclusivamente collettiva.

E tuttavia non si può fare a meno di rilevare la tendenza più recente del legislatore (a partire dal d.lgs. 138/2011) di riconoscere al contratto collettivo una funzione derogatoria in pejus delle stesse disposizioni imperative della legge, senza l’intermediazione del contratto collettivo nazionale.

Tra le fonti extra ordinem meritano una menzione particolare gli accordi triangolari di concertazione tra le confederazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori (e dei datori di lavoro) ed il Governo. Si tratta di fonti ormai desuete dopo che gli ultimi governi hanno abbandonato il metodo decisionale della concertazione.

Oggi il diritto del lavoro si caratterizza per il ridimensionamento della tecnica della norma inderogabile, e conseguentemente non ha più come oggetto soltanto la tutela dei diritti di chi ha il lavoro, ma si preoccupa di garantire la tutela del reddito ai lavoratori nei periodi di non lavoro e, infine, la promozione dell’occupazione per gli inoccupati, cioè per coloro che sono in cerca di prima occupazione, e per i disoccupati, anche attraverso l’emanazione di norme che incentivano i datori di lavoro ad assumere nuovo personale.

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