I limiti della riforma legislativa. Il collocamento, con la formazione di graduatorie, ancora opera per le categorie dei disabili, a favore dei quali è stata emanata la L. 68/1999 basata come quella precedente sul sistema delle assunzioni obbli­gatorie e alla quale è seguito il regolamento di esecuzione appro­vato con dpr.333/2000.

Il sistema non è in contrasto con l’art. 41 cost., in quanto da esso non deriva un obbligo di assumere lavoratori in sovrannumero, ma soltanto l’onere di assumere una percentuale di lavora­tori di cui il datore ha bisogno facendo ricorso alle categorie privilegiate, con conseguente limitazione dello svolgimento dell’i­niziativa economica privata; si aggiunga che gli inabili, attraverso il collo­camento “mirato” sono avviati ad attività per le quali sia stata accertata l’idoneità dalle apposite commissioni mediche. Deve escludersi anche il contrasto con l’eguaglianza giuridica sancita dall’art.3 cost. per la previsione costituzionale del diritto degli inabili e dei minorati all’educazione ed all’avviamento professionale (art. 38 co. 3 cost.). Al posto di questo si­stema poteva essere scelto un altro basato su incentivazioni a favore dei datori che ricorrono all’assunzione dei lavoratori disabili

Le categorie dei disabili. Le categorie protette sono quelle degli: 1) in­validi fisici e psichici con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle commissioni mediche per il riconoscimento dell’in­validità civile; 2) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità su­periore al 33%; 3) invalidi di guerra, civili di guerra e di servizio; 4) sordomuti dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata; 5) i non vedenti con cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi (art. 1 L. 68/1999).

I lavoratori interessati devono iscriversi in un elenco u­nitario, nell’ambito del quale gli uffici predispongono graduatorie secon­do modalità di valutazione definite dalle regioni che tengano conto delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della minorazione.

I datori vincolati secondo il numero di dipendenti. I datori con un nu­mero di dipendenti da 15 a 35 sono tenuti ad assumere un disabile; quelli con un numero di dipendenti da 35 a 50 2 disabili; quelli con più di 50 di­pendenti sono tenuti ad assumere disabili nella proporzione del 7% del­l’organico (art. 3). Nel numero dei dipendenti non vengono computati gli stessi invalidi obbligatoriamente assunti, i lavoratori a ter­mine per una durata non superiore a nove mesi, i lavoratori assunti con contratto di formazione e di apprendistato, i prestatori di lavoro tempora­neo, i dirigenti e, nel caso di cooperative di lavoro, i soci lavoratori; i lavo­ratori a tempo parziale vengono computati sommando i singoli orari rap­portando la somma all’orario previsto dai contratti collettivi di categoria.

Esenzioni e sospensioni. Sono esenti le imprese di trasporto e le im­prese di navigazione per quanto riguarda il personale viaggiante ed il per­sonale navigante (art. 5 della legge). Sono sospesi gli imprenditori che si trovino nelle condi­zioni richieste per la cassa integrazione straordinaria o per i contratti di solidarietà o che abbiano dato luogo a procedure di mobilità per la durata delle stesse e per i successivi dodici mesi nel caso di licenziamento di al­meno cinque lavoratori (art. 4 reg. di esecuzione).

La richiesta di assunzione da parte dei datori privati – obbligatoria, entro 60 giorni dal verificarsi dei requisiti, con l’applicazione di sanzioni ammini­strative (art. 15) – è numerica, salvo che per i disabili psichici, per i quali è nominativa. Per gli altri la richiesta nominativa è riconosciuta ai datori dai 15 ai 35 dipendenti, nonché alle organizzazioni politiche, sindacali e so­ciali; i datori da 36 a 50 dipendenti per il 50% della assunzioni; i datori con più di 50 dipendenti per il 60% della quota per la quale sono obbligati (artt. 7 e 9 co. 4 della legge).

Obbligo a contrarre: esclusione dell’esecuzione in forma specifica. Dall’avviamento al lavoro deriva per il datore l’obbligo a contrarre; il quale, tuttavia, non è suscettibile di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell’arto 2932 cc., in quanto la richiesta del datore è gene­rica. Tuttavia non è mancata qualche sentenza che ha ammesso una sentenza costitutiva del rapporto con riferimento al più basso inquadramento previsto dal contratto collettivo applicato in a­zienda. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la violazione dell’obbligo di assunzione comporta una responsabilità per danni dei datori, da calcolare secondo e­quità considerando l’età e gli altri fattori dai quali desumere quale sarebbe stata la prevedibile durata del rapporto in caso di adempimento dell’ob­bligo di assunzione.

Il contratto di lavoro può essere sottoposto al patto di prova per la verifica delle capacità professionali richieste dal datore con esclusione di ogni verifica dell’idoneità fisica già accertata; ne consegue che la di­sdetta del datore è ammissibile soltanto se la prova ha avuto esito negativo sotto il profilo professionale o della correttezza contrattuale.

I contratti atipici. Sono ammissibili anche i contratti atipici, quali il contratto di lavoro a termine e quello a tempo parziale, purché vi sia il consenso del prestatore che avrebbe diritto al contratto a tempo pieno ed a tempo indeterminato e dello stesso datore che potrebbe avere bisogno di un lavoro a tempo pieno e non a tempo parziale.

Nel pubblico impiego. Nel pubblico impiego il sistema delle assunzioni obbligatorie dei disabili, con la richiesta soltanto numerica da parte delle p.a., opera per i lavoratori che abbiano un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo, quindi con basse qualifiche mentre per le qualifiche più alte la tutela dei lavoratori rien­tranti nelle categorie dei disabili avviene mediante una riserva di posti nei concorsi.

Le categorie in condizioni di disagio sociale. Il sistema delle assunzio­ni obbligatorie, nei settori privati e pubblici, si estende anche a categorie di lavoratori in condizioni di disagio sociale – orfani e coniugi per guerra, lavoro, servizio o i coniugi ed i figli degli invalidi per le stesse cause, profughi italiani rimpatriati da Eritrea, Libia, Somalia, Etiopa – a favore dei quali è prevista la riserva di un’unità per i datori pubblici o privati con un numero di dipendenti da 51 a 150 (art. 18 della legge); è ammesso il periodo di prova purché esso non sia diretto ad eludere, con una disdetta ingiustificata, l’obbligo di assunzione.

 

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