Per la buona riuscita dello sciopero, occorre un’attività di propaganda volta a fame conoscere le ragioni e le modalità; spesso lo sciopero viene preceduto da assemblee, nelle quali possono esse­re discusse l’opportunità e le ragioni dello sciopero.

Il picchettaggio, purché senza violenze o minacce. Si ammette, se non viene attuato con violenze o minacce, il picchettaggio, che consiste in comportamenti rivolti a scoraggiare il crumiraggio, ossia la non parteci­pazione allo sciopero, come la predisposizione di un doppio cordone u­mano ai cancelli, al fine di indurre i lavoratori a non entrare. Deve ritenersi che il crumi­raggio sia espressione non della libertà di lavorare, riconosciuta dall’art. 4 cost., ma della libertà sindacale negativa.

Le agitazioni sindacali diverse dallo sciopero. Le forme di agitazione sindacale potrebbero consistere in comportamenti anche diversi dall’a­stensione collettiva dal lavoro; si ritiene, non sempre a ragione, che tali forme siano illegittime sul presupposto che l’unica forma ammissibile di autotutela sindacale consisterebbe nello sciopero in senso stretto.

La non collaborazione e rallentamento della produzione. La non collaborazione consiste nel rifiuto di svolgimento di quelle mansioni collaterali, come trasporto del materiale di lavorazione, che pur non rien­trando nelle mansioni della qualifica di appartenenza, sarebbero dovute in virtù della regola dell’esecuzione del contratto secondo buona fede, con conseguente violazione dell’art. 1375 cc.

Il rallentamento concertato della produzione darebbe luogo alla violazione della diligenza nell’esecuzione della prestazione, con conseguente responsabilità contrattuale.

Ostruzionismo e desuetudine e nel pubblico impiego. L’ostruzionismo consiste nell’osser­vanza pedissequa dei regolamenti o ordini di servizio al solo fine di ritar­dare la produzione; se si tratta di regolamenti di ser­vizio o di ordini desueti, l’osservanza sarebbe in contrasto con gli usi a­ziendali prevalenti sulle regole preesistenti.

Nel pubblico impiego, trattandosi di regola­menti amministrativi, dovrebbe ritenersi che l’osservanza scrupolosa non sia illegittima, a meno che non si ravvisi l’eccesso di potere, come nel caso di un’ispezione doganale di tutti i bagagli, e non a campione, al fine di ri­tardare la partenza del convoglio ferroviario.

Occupazione di fabbrica: dolo specifico e violazione di domicilio. Particolare importanza assu­me l’occupazione di fabbrica, reato punito dall’art. 508 cp., costituzionale secondo la corte (sentt. 220/1975 e 119/1970). L’occupazione si ha quan­do gli scioperanti restano nei luoghi di lavoro durante lo sciopero; poiché il dolo specifico di tale reato consiste nell’interruzione del lavoro, si esclu­de la responsabilità penale quando il lavoro è già interrotto a causa dello sciopero.

Neppure è configurabile il reato di violazione di domicilio (art. 614 cp.), in considerazione del fatto che il luogo di lavoro costituisce il domicilio anche dei lavoratori, che possono tenervi assemblee, ecc.; la violazione di domicilio potrebbe configurarsi soltanto nell’ipotesi in cui vengano occupati i locali destinati alla direzio­ne aziendale.

Inadeguatezza delle azioni possessorie. Tuttavia, si ritiene che nei con­fronti degli scioperanti potrebbero essere esercitate le azioni possessorie, in particolare l’azione di manutenzione; teoria questa che desta qualche perplessità se non altro per il fatto che l’azienda costituisce un bene pro­duttivo, quindi dinamico, non statico, come quelli che possono costituire oggetto di azioni possessorie, secondo la tradizione romanistica.

Le azioni possessorie, specie quella di manutenzione (art. 1168 ss cc.), vengono e­sercitate dal datore anche nel caso di blocco delle merci, mirante ad impe­dire l’entrata e l’uscita delle stesse, al fine di favorire la buona riuscita del­lo sciopero; parte della dottrina sostiene, con qualche fondamento, che con il blocco delle merci gli scioperanti non intendano impossessarsi delle merci ma solo intralciare l’esercizio dell’attività imprendi­toriale e coinvolgere nello sciopero tutte le categorie di lavoratori.

Il reato di boicottaggio. Altra forma di agitazione sindacale diversa dallo sciopero è il boicottaggio, che peraltro potrebbe essere attuato anche da soggetti diversi dai prestatori di lavoro; esso consiste nell’attività diret­ta ad impedire o ostacolare la stipulazione di contratti di approvvigiona­mento o di patti di lavoro necessari per il normale svolgimento dell’attivi­tà produttiva.

La corte ha escluso l’in­costituzionalità dell’ art. 507 cp., che punisce il reato di boicottaggio, per essere una norma a sostegno della libertà d’iniziativa economica. La corte ha tuttavia precisato che se l’attività di boicottaggio viene esercitata me­diante propaganda a livello individuale, non mediante leghe o gruppi di pressione, l’attività stessa è espressione della libertà di pensiero, con con­seguente contrasto con l’art. 21 cost. del divieto penale che proviene dallo stesso art. 507 cp. (sent. 84/1969).

Blocco stradale e sit in. Rientra nella categoria in esame anche il bloc­co stradale, reato che è stato previsto per la lotta contro il brigantaggio, ma nel quale possono incorrere anche gli scioperanti o comunque i dimo­stranti che danno luogo ad un sit in. Se, tuttavia, la dimostrazione si attua senza violenza, la responsabilità penale dovrebbe essere esclusa, anche considerando la dimensione collettiva che il sit in assume.

Autoriduzione di canoni. Altra ipotesi potrebbe essere quella dell’au­toriduzione di tariffe o di canoni per servizi, come la luce, il telefono; la responsabilità civile potrebbe essere esclusa se l’autoriduzione si riferisse all’aumento illegittimo delle stesse tariffe o canoni.

 

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