Secondo alcuni, la nostra costituzione avrebbe accolto il modello universalistico, denominato sicurezza sociale, che ricomprenderebbe due sottosistemi, quello assistenziale e quello previdenziale contemplati dai comma 1 e 2 dell’art.38 cost., accomunati dal fatto di ricadere entrambi nei compiti dello stato, con conseguente spesa a carico dell’intera collettività, secondo i principi della solidarietà generale.
Critica. Una tale tesi potrebbe essere accolta se risultasse che anche le prestazioni previdenziali siano uniformi e non rapportate alle retribuzioni ed ai redditi di lavoro; viceversa, mentre agli inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere viene garantito soltanto il mantenimento, ai lavoratori le prestazioni previdenziali dovrebbero assicurare i mezzi adeguati alle esigenze di vita. D’altra parte, la legislazione previdenziale è basata sul principio della differenziazione delle prestazioni e sul finanziamento non a carico della collettività, ma a carico dei soggetti direttamente interessati, secondo la logica della contribuzione.
A nostro avviso l’art. 38 cost. induce ad una lettura dualistica, con una netta differenza tra assistenza, basata sulla solidarietà generale, e la previdenza, basata sulla solidarietà categoriale o intercategoriale.
Caratteristiche. L’assistenza, che garantisce prestazioni uniformi, richiede come requisito, oltre che l’inabilità al lavoro, un reddito al di sotto di una soglia minima stabilita. La previdenza presuppone la copertura contributiva e si basa sulla sostituzione del reddito di lavoro con le prestazioni previdenziali al verificarsi di eventi che incidono sulla capacità di lavoro o di guadagno; prestazioni che, in quanto collegate con lo stesso reddito di lavoro, non sono uniformi.
Deve aggiungersi che nella nostra costituzione è ravvisabile anche il modello universalistico con riguardo ai servizi sociali. Il tipico servizio sociale è quello sanitario, fondato sull’art. 32 cost., che riconosce la salute come diritto dell’individuo ed interesse della collettività, con la garanzia di cure gratuite agli indigenti, desumendone la garanzia di prestazioni uniformi per tutti gli individui, senza alcuna distinzione di reddito o di stato professionale, con il costo a carico della collettività, secondo il principio universalistico e progressista dell’art 53 cost.
A tale logica rispondono gli altri servizi sociali a favore delle famiglie, secondo l’art. 31 cost. che tutela la maternità, l’infanzia, la gioventù e la famiglia nel suo complesso, con l’ammissibilità non soltanto di servizi sociali come i consultori, a tutela della maternità e della paternità, ma anche di cure ai minori, agli anziani ed alla famiglia in generale, secondo il modello dei diritti quotidiani proprio dei paesi scandinavi.
Il terzo settore. I servizi sociali potrebbero essere gestiti anche dalle organizzazioni private, con scopo non di lucro, operanti nel c.d. terzo settore, che è privato per la natura delle organizzazioni, ma più vicino al pubblico in quanto diretto alla realizzazione d’interessi generali.