Secondo alcuni, la no­stra costituzione avrebbe accolto il modello universalistico, denominato sicurezza sociale, che ricomprenderebbe due sottosistemi, quello assisten­ziale e quello previdenziale contemplati dai comma 1 e 2 dell’art.38 cost., accomunati dal fatto di ricadere entrambi nei compiti dello stato, con conseguente spesa a carico dell’inte­ra collettività, secondo i principi della solidarietà generale.

Critica. Una tale tesi potrebbe essere accolta se risultasse che anche le prestazioni previdenziali siano uniformi e non rapportate alle retribuzioni ed ai redditi di lavoro; viceversa, mentre agli inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere viene garantito soltanto il mantenimento, ai lavoratori le prestazioni previdenziali dovrebbero assicurare i mezzi ade­guati alle esigenze di vita. D’altra parte, la legi­slazione previdenziale è basata sul principio della differenziazione delle prestazioni e sul finanziamento non a carico della collettività, ma a carico dei soggetti direttamente interessa­ti, secondo la logica della contribuzione.

A nostro avviso l’art. 38 cost. in­duce ad una lettura dualistica, con una netta differenza tra assistenza, ba­sata sulla solidarietà generale, e la previdenza, basata sulla solidarietà cate­goriale o intercategoriale.

Caratteristiche. L’assistenza, che garantisce prestazioni uniformi, richiede come requisito, oltre che l’inabilità al lavoro, un reddito al di sotto di una soglia minima stabilita. La previdenza presuppone la copertura contributiva e si basa sulla sostituzione del reddito di lavoro con le pre­stazioni previdenziali al verificarsi di eventi che incidono sulla capacità di lavoro o di guadagno; prestazioni che, in quanto collegate con lo stesso reddito di lavoro, non sono uniformi.

Deve aggiungersi che nella nostra costituzione è ravvisabile anche il modello universalistico con ri­guardo ai servizi sociali. Il tipico servizio sociale è quello sanitario, fon­dato sull’art. 32 cost., che riconosce la salute come diritto dell’individuo ed interesse della collettività, con la garanzia di cure gratuite agli indigen­ti, desumendone la garanzia di prestazioni unifor­mi per tutti gli individui, senza alcuna distinzione di reddito o di stato professionale, con il costo a carico della collettività, se­condo il principio universalistico e progressista dell’art 53 cost.

A tale logica rispondono gli altri servizi sociali a favore delle famiglie, secondo l’art. 31 cost. che tutela la maternità, l’infanzia, la gioventù e la famiglia nel suo complesso, con l’ammissibi­lità non soltanto di servizi sociali come i consultori, a tutela della materni­tà e della paternità, ma anche di cure ai minori, agli anziani ed alla famiglia in generale, secondo il modello dei diritti quotidiani proprio dei paesi scandinavi.

Il terzo settore. I servizi sociali potrebbero essere gestiti anche dalle organizzazioni private, con scopo non di lucro, operanti nel c.d. terzo set­tore, che è privato per la natura delle organizzazioni, ma più vicino al pubblico in quanto diretto alla realizzazione d’interessi generali.

 

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