Una speciale garanzia dei crediti è prevista per i lavoratori che prestano la loro attività nell’esecuzione di appalti. A tali lavoratori è, anzitutto, riconosciuta una azione diretta contro il committente per conseguire le retribuzioni non percepite “fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore” al momento della proposizione dell’azione. In un primo momento, nel 1960, era stata dettata una ulteriore, più favorevole, garanzia a favore dei dipendenti impiegati in appalti che, pur essendo legittimi (ossia avendo ad oggetto la realizzazione di una opera o di un servizio), erano destinati ad essere eseguiti “all’interno dell’azienda” dell’appaltante.

Nei confronti di tali lavoratori, infatti, la legge prevedeva una obbligazione solidale dell’appaltante e dell’appaltatore nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo. L’obbligazione in solido aveva ad oggetto la corresponsione di un trattamento minimo inderogabile economico e normativo non inferiore a quello che lo stesso appaltante applicava ai propri dipendenti (oltreché l’adempimento di tutti gli obblighi in materia di previdenza ed assistenza).

La conseguenza più rilevante di tale disciplina era rappresentata dal fatto che tra i lavoratori di imprese diverse (quella dell’appaltante e quella dell’appaltatore) era riconosciuta una sorta di parità di trattamento, anche laddove l’oggetto delle attività da essi svolte era sensibilmente diverso. L’onere e i vincoli che ne derivavano sono apparsi sempre più difficili da sostenere man mano che è divenuta più pressante l’esigenza delle imprese (operanti in regime di concorrenza) di “specializzare” la propria attività, acquisendo da imprese terze la fornitura dei beni e servizi che non rientrano nel proprio “core business”.

Pertanto, il legislatore ha abrogato la garanzia speciale prevista a favore dei lavoratori impiegati nei cd. appalti interni e, in sua vece, ha introdotto una nuova forma di responsabilità solidale che, pur non assicurando una parità di trattamento, opera però indistintamente per tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione di appalti. In particolare, il committente è solidalmente responsabile per tutti i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi (eccetto le sanzioni civili per cui risponde soltanto il responsabile dell’inadempimento) dovuti dall’appaltatore ai propri dipendenti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto.

L’azione per far valere tale garanzia può essere esercitata entro il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto. Tra i crediti retributivi che sono oggetto della responsabilità solidale rientrano anche le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di esecuzione dell’appalto. Restano esclude le indennità da erogare a titolo risarcitorio, salvo il risarcimento dei danni non indennizzabili dall’INAIL.

Dall’applicazione della disciplina descritta sono escluse le persone fisiche non esercenti attività di impresa o professionale e gli appalti pubblici. Per questi ultimi, infatti, operano gli speciali strumenti di tutela previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 207 del 2010 adottato in esecuzione del cd. “Codice degli appalti pubblici”. Invece, poiché la “esternalizzazione” di parti dell’attività di impresa avviene spesso insieme al trasferimento del ramo di azienda in cui quelle parti di attività venivano realizzate, è espressamente previsto che la tutela in esame opera anche in caso di appalto eseguito utilizzando il ramo di azienda ceduto dal committente all’appaltatore.

Ai contratti collettivi, infine, è consentito di apportare deroghe alla disciplina di legge, individuando specifici metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. L’azione che il lavoratore impiegato nell’appalto può esercitare nei confronti del committente è un’azione diretta. È, però, previsto il litisconsorzio necessario con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, nonché il beneficio della preventiva escussione e l’azione di regresso nei confronti di questi ultimi.

 

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