La legislazione in tema di appalti pubblici consente che l’esecuzione di una stessa opera, ovvero la prestazione di forniture e servizi, siano affidate in appalto ad una pluralità di imprese che conservano la propria individualità.

Queste norme sono volte a garantire che la cooperazione di più imprese non pregiudichi gli interessi del committente nella fase di esecuzione del contratto.

Il raggruppamento temporaneo di imprese, disciplinato dal Codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), si fonda su un mandato collettivo con rappresentanza, art. 1726, conferito dalle imprese che intendono partecipare alla gara di appalto ad una di esse, qualificata capogruppo.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata ed è per legge gratuito, art. 34, 1° comma, lett. d, cod. appalti.

In base a tale mandato la capogruppo è ammessa a formulare un’unica offerta, in nome e per conto proprio e delle altre imprese riunite.

Per assicurare all’ente pubblico committente un unico interlocutore per tutta la durata dell’appalto, la capogruppo conserva la veste di rappresentante per tutto tale periodo.

Il mandato conferito alla capogruppo è irrevocabile e la revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante, art. 37, 15° comma, cod. appalti.

Al contrario in diritto comune, art. 1726, il mandato è sempre revocabile, purché sia richiesta da tutti o dal singolo mandante se sussiste giusta causa.

È stabilito che la capogruppo ha la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell’appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto, art. 37, 16° comma, cod. appalti.

La posizione di rappresentante ex lege della capogruppo opera però solo a favore dell’ente committente in quanto questo conserva il diritto di far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

La finalità di tutela dell’ente committente emerge anche dalla disciplina della responsabilità nei suoi confronti, diversamente articolata a seconda che l’opera comprenda o meno parti dichiarate scorporabili dall’ente stesso. Cioè, parti che possono essere assunte separatamente dalle imprese raggruppate.

Gli appalti non scorporabili danno vita ai cosiddetti raggruppamenti orizzontali. In tali raggruppamenti, tutte le imprese rispondono solidalmente per l’intera opera, anche nei confronti delle imprese subappaltatori e dei fornitori. La divisione dei lavori ha valore solo interno e l’ente committente potrà richiedere il risarcimento del danno, per l’intero, ad una qualsiasi delle imprese riunite.

Gli appalti con parti scorporabili danno vita ai cosiddetti raggruppamenti verticali. In essi, responsabile per l’intera opera è solo la capogruppo. Le altre imprese riunite rispondono esclusivamente per l’esecuzione della parte di propria competenza, in solido con la capogruppo, art. 37, 5° comma, cod. appalto.

La posizione di particolare rilievo assegnata alla capogruppo trova conferma nella disciplina dettata per le ipotesi di fallimento di una delle imprese riunite e di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, art. 37, 18° e 19° comma, cod. appalto.

Se il fallimento riguarda la capogruppo, l’ente committente ha la facoltà o di proseguire il rapporto di appalto con altra capogruppo che sia di suo gradimento o di recedere dall’appalto.

Se il fallimento riguarda una delle imprese riunite, l’appalto prosegue senz’altro e la capogruppo ha la facoltà, ma non l’obbligo, di sostituirla con altra impresa che abbia gli stessi requisiti.

Qualora la capogruppo non provveda alla sostituzione, sarà tenuta ad eseguire la parte rimasta scoperta o direttamente o a mezzo di altra impresa del raggruppamento.

Per quanto riguarda i rapporti reciproci fra imprese riunite e con i terzi diversi dal committente, il legislatore lascia piena libertà alle stesse imprese.

È affermato espressamente che il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite e ognuna di esse conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, art. 37, 17° comma, cod. appalti.

Le imprese sono perciò libere di mantenere il collegamento funzionale minimo determinato dal mandato collettivo oppure di dotarsi di un’organizzazione comune di tipo consortile, destinata a coordinare e regolamentare l’esecuzione dell’appalto.

Inoltre, è consentito che le imprese riunite per la partecipazione ad appalti di lavori pubblici costituiscono fra loro una società, anche consortile, dopo l’aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione unitaria totale o parziale dei lavori, art. 96 d.p.r. 554/1999. Tale società subentra automaticamente, senza bisogno di autorizzazione o di approvazione del committente, nell’esecuzione dei lavori.

Per evitare che il subingresso leda gli interessi dell’ente committente, è mantenuto fermo il regime di responsabilità delle imprese riunite, art. 96, 2° comma. Perciò, per l’esecuzione dell’opera risponderanno sia la società appositamente costituita, sia le imprese del raggruppamento. Sul raggruppamento graverà perciò l’obbligo di eseguire l’appalto, qualora la società a tal fine costituita si renda inadempiente o fallisca.

 

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