Realizzazione di opere pubbliche

Tra i contratti utilizzati per acquisire i mezzi materiali necessari allo svolgimento delle attività finali, particolare importanza hanno quelli utilizzati per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche di vario genere (es. strade, scuole).

Un’amministrazione pubblica avente il compito, stabilito dalla legge o assunto con decisione autonoma, di provvedere a che un’opera pubblica sia realizzata, ne definisce le caratteristiche attraverso l’elaborazione di un progetto. Alla costruzione, invece, provvede una struttura imprenditoriale, normalmente un imprenditore privato. Il rapporto tra l’amministrazione che vuole la realizzazione dell’opera e l’impresa che concretamente la costruisce si fonda ordinariamente su un contratto di appalto (art. 1655). L’appalto di lavori pubblici è disciplinato per la maggior parte dalle stesse norme del codice civile che regolano questo tipo di contratto nei rapporti privati. Ad esso, tuttavia, si applica anche:

  • la disciplina per la scelta del contraente di cui sopra;
  • la disciplina dell’esecuzione dettata dal codice dei contratti pubblici, la quale deroga in parte al regime ordinario del codice civile, prevedendo, ad esempio, ipotesi particolari di recesso o di risoluzione unilaterale del contratto.

La concessione di lavori pubblici viene considerata una figura contrattuale autonoma, che si ha quando l’imprenditore si obbliga non soltanto alla costruzione dell’opera ma anche alla gestione della stessa (es. autostrada). In questo caso il corrispettivo dovuto è costituito dalle entrate derivanti dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico dei lavori realizzati.

La realizzazione di opere pubbliche, comunque, avviene frequentemente ricorrendo alla figura del promotore finanziario (c.d. project financing), secondo la quale il contraente, oltre alla costruzione dell’opera e alla gestione di un servizio, assume obbligazioni circa il finanziamento dell’opera.

Alienazione di beni pubblici

Per i c.d. contratti attivi, ossia per quelli da cui deriva un’entrata (es. contratti di alienazione), in passato la regola per la scelta dei contraenti era l’asta pubblica. Attualmente, invece, in deroga alle norme relative alla contabilità dello Stato, sono previste altre procedure che sembrano più idonee dell’asta pubblica a vendere a prezzi corrispondenti al valore effettivo dei beni.

Per rendere ancor più agevole la dismissione della parte del patrimonio immobiliare dello Stato non ritenuto di interesse pubblico, inoltre, alcune leggi hanno previsto il trasferimento di beni di proprietà pubblica a soggetti di diritto privato appositamente creati perché provvedono alla cessione a terzi (c.d. cartolarizzazione).

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