L’articolo 47 della legge 428 del 1990 ha previsto il diritto dei rappresentanti dei lavoratori di essere informati e consultati preventivamente in caso di trasferimento dell’azienda o di parte dell’azienda in cui siano occupati più di 15 lavoratori. L’obbligo di informazione è posto a carico sia del cedente che del cessionario, i quali, almeno 25 giorni prima che tra di essi venga perfezionato l’atto di trasferimento o sia raggiunta una intesa vincolante, sono tenuti a comunicare per iscritto:
- a) la data o le date proposte del trasferimento;
- b) i motivi del programmato trasferimento di azienda;
- c) le conseguenze economiche, giuridiche e sociali che esso può comportare per i lavoratori;
- d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
I destinatari delle informazioni sono le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali costituite, rispettivamente, nell’azienda (o nella parte di azienda) trasferita e presso il datore di lavoro cessionario, nonché i sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato dal cedente e dal cessionario.
In mancanza di rappresentanze sindacali unitarie ed aziendali, l’obbligo di informazione deve essere assolto nei confronti di sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi. Entro 7 giorni dal ricevimento delle informazioni, i rappresentati dei lavoratori possono richiedere un esame congiunto al cedente ed al cessionario, i quali sono tenuti ad avviarlo entro i 7 giorni successivi alla data della richiesta.
L’esame congiunto è previsto dalla legge nella prospettiva di favorire, attraverso il confronto, il raggiungimento di un accordo sulle problematiche che possono derivare dal trasferimento. Ove l’accordo non sia stato raggiunto entro 10 giorni dall’avvio dell’esame congiunto, la procedura sindacale si intende esaurita. Pur in mancanza di un obbligo a contrarre, il cedente ed il cessionario devono adempiere puntualmente e correttamente agli obblighi di informazione e esame congiunto, anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta non da essi direttamente, bensì da una impresa controllante.
La violazione degli obblighi di informazione e di esame congiunto è espressamente considerata, pertanto, condotta antisindacale e comporta l’applicazione della speciale procedura prevista, per reprimere tale condotta, dall’articolo 28 della legge 300 del 1970. Secondo una condivisibile giurisprudenza, però, l’accertamento della violazione di quegli obblighi non è idoneo ad invalidare gli effetti dell’atto di trasferimento di azienda.