Per i datori di lavoro di dimensioni medio-grandi, i quali intendano procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è stato introdotto l’obbligo di osservare una particolare procedura avanti la Direzione territoriale del lavoro, volta ad esperire un tentativo di conciliazione con il lavoratore. Tale procedura, però, opera esclusivamente per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, poiché essa non è più prevista dalla nuova disciplina dettata dal decreto legislativo 23 del 2015 per i lavoratori assunti successivamente.

La procedura prende avvio con la comunicazione, inviata alla stessa Direzione territoriale e per conoscenza al lavoratore, con la quale il datore di lavoro deve dichiarare la propria intenzione di licenziare e indicarne i “motivi”, “nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato”. I tempi e le modalità di svolgimento del successivo iter procedimentale sono regolati dalla legge. Entro 7 giorni dalla comunicazione del datore di lavoro, la Direzione territoriale del lavoro provvede a convocare le parti, che possono essere assistite da un proprio rappresentante sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro, al fine di ricercare un accordo anche mediante l’esame di soluzioni alternative al recesso.

Il tentativo di conciliazione, che si svolge dinanzi la commissione provinciale di conciliazione, e con la sua “partecipazione attiva”, deve concludersi entro il termine di 20 giorni dalla convocazione. Questo termine è prorogabile soltanto se vi è consenso di entrambe le parti ed il suo decorso può essere sospeso “per un massimo di 15 giorni solo in caso di legittimo e documentato impedimento”. Se il tentativo di conciliazione fallisce, e comunque se la Direzione territoriale non ha provveduto alla convocazione delle parti entro il termine stabilito dalla legge, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento, indicandone contestualmente i motivi, anche se questi non possono che essere gli stessi già indicati nella comunicazione di avvio della procedura.

Per favorire l’esito positivo del tentativo di conciliazione, è previsto che quando le parti abbiano stabilito di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro trova comunque, applicandone la disciplina dell’assicurazione sociale per l’impiego (ASPI), derogando al principio che fissa l’ambito di operatività di tale tutela in relazione ai casi di disoccupazione involontaria. Inoltre, al fine di favorire la ricollocazione professionale del lavoratore, può essere previsto il suo affidamento ad una agenzia di somministrazione di lavoro.

Infine, per sollecitare un impegno serio delle parti, il comportamento complessivo da esse tenuto nel tentativo di conciliazione, anche in relazione alla proposta conciliativa avanzata dalla commissione di conciliazione, è valutato dal giudice ai fini della determinazione dell’indennità prevista nel caso di insussistenza del giustificato motivo di licenziamento, nonché ai fini della definizione delle spese del giudizio.

 

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