Prescrizione. La prescrizione estintiva consiste nel non esercizio del diritto per il periodo di tempo prestabilito; il non esercizio del diritto assume rilevanza nei rapporti determinati, in quanto per i diritti assoluti l’inerzia può assumere il significato di esercizio, come nel caso della proprietà che conferisce al titolare del diritto la facoltà di non esercitare alcun potere o facoltà ad esso collegati. Assume, viceversa, rilievo il non esercizio del diritto nel caso d’inerzia del proprietario nei confronti del possessore, che potrebbe acquisire, con l’usucapione, il diritto di proprietà spodestandone il proprietario inerte.
Nonostante che l’art. 2946 cc. faccia riferimento all’effetto estintivo della prescrizione, in realtà essa produce un effetto acquisitivo, quello di far valere la prescrizione per opporsi all’esercizio del diritto dell’altra parte, pur potendo il soggetto interessato rinunciare a tale possibilità anche semplicemente non eccependo la prescrizione (art. 2937 cc.).
Prescrizione quinquennale della retribuzione e interruzione. La prescrizione dei crediti retributivi, compreso il tfr, è di 5 anni (all’art. 2948 cc.); per l’interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 cc., occorre, a parte la messa in mora stragiudiziaria, non il solo deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma anche la notificazione dell’atto al convenuto.
Imprescrittibilità temporanea della retribuzione. In base alla sentenza della c.cost. n.63/1966 la prescrizione, pur essendo ammissibile con riguardo ai singoli ratei retributivi, non decorre durante il rapporto di lavoro, come dovrebbe accadere ai sensi dell’art. 2935 cc., per lo stato di soggezione del prestatore nei confronti del datore; tale spostamento del dies a quo è una conseguenza automatica della dichiarazione d’incostituzionalità della prescrizione nel corso del rapporto perché in contrasto con la tutela costituzionale della retribuzione.
Stabilità ed esclusione dell’imprescrittibilità temporanea. Poiché nella motivazione s’identifica lo stato di soggezione con il timore dei licenziamenti, la corte, in successive sentenze manipolatorie di quella precedente, ha ristretto l’applicazione dell’imprescrittibilità temporanea alle ipotesi di mancanza di stabilità effettiva, quale è considerata soltanto quella nel pubblico impiego e del regime reale; ne consegue che l’imprescrittibilità temporanea opera soltanto in presenza della stabilità obbligatoria o della libera recedibilità nelle ipotesi residuali in cui si applica anche al datore l’art. 2118 cc. Se ne desume l’inapplicabilità della preclusione della prescrizione nel corso del rapporto anche ai dirigenti, a favore dei quali non si estende la legislazione sulla stabilità del posto di lavoro, pur esistendo una forte tutela da parte dei contratti collettivi.
Se tuttavia il lavoratore si è trovato in una situazione di incertezza sulla natura subordinata del rapporto o su quella a tempo indeterminato, non si tiene conto della natura garantista della disciplina che si sarebbe applicata, ma della situazione psicologica di timore nella quale il lavoratore era nel corso del rapporto
Diritti non retributivi. Per i diritti non retributivi, cui si applica la prescrizione ordinaria di dieci anni (art. 2946 cc.), non opera la decisione della corte costituzionale; la corte è tuttavia giunta ad un’interpretazione estensiva dei crediti retributivi, ritenendo che siano tali anche quelli che derivano dalla prestazione svolta con violazione delle norme di tutela (art. 2126 co. 2 cc.).
Prescrizione presuntiva. La prescrizione presuntiva consiste nel mero decorso del tempo dal quale si desume che l’obbligazione pecuniaria sia stata soddisfatta, senza più necessità per il debitore di conservare le ricevute. Si tratta di una presunzione mista, non presunzione assoluta, in quanto è ammessa la prova contraria; ma è ammessa non una qualsiasi prova contraria, bensì soltanto quella della delazione del giuramento, nel nostro caso dal prestatore al datore, oltre alla prova generale, sempre ammissibile, della confessione, nel caso del datore che ammetta di non avere pagato la retribuzione.
Imprescrittibilità temporanea anche della presunzione preventiva. Anche alla prescrizione presuntiva dei soli crediti retributivi si applica il regime dell’imprescrittibilità temporanea. Il datore è tenuto a conservare le ricevute per tutta la durata del rapporto, alla scadenza del quale la prescrizione comincia a decorrere, e poi per la durata della prescrizione che è quella di un anno per i ratei a scadenza inferiore al mese e di tre anni per i ratei a scadenza superiore (artt. 2955 e 2956 cc.).