La precettazione è un istituto regolato dalla legge 146/1990 ma era già conosciuto dalla legge di pubblica sicurezza del 1931 e dalla legge comunale provinciale del 1934, anche se non aveva la funzione di regolare il diritto allo sciopero, considerato infatti reato.

La precettazione è sostanzialmente il provvedimento amministrativo straordinario col quale si impongono alcune limitazioni allo sciopero. Il potere di precettazione è attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, o ad un Ministro da lui delegato, oppure al Prefetto per i conflitti di ambito più ristretto. L’ordinanza di precettazione viene adottata ogni volta in cui ci sia il fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, pericolo derivante dall’interruzione o dall’alterazione del funzionamento del servizio.

L’ordinanza di precettazione può prevedere:

  • il differimento o la riduzione della durata dell’astensione collettiva
  • l’integrazione delle regole attraverso la prescrizione di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento dei servizi compatibili con la salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti

 

L’ordinanza deve essere portata a conoscenza dei destinatari mediante affissione nei luoghi di lavoro e di essa va data notizia dai giornali o dal servizio pubblico radiotelevisivo. 

Presupposti per l’emanazione dell’ordinanza di precettazione sono:

  1. il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici, conseguenti all’esercizio dello sciopero o di forme di astensione collettiva dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori
  2. l’attivazione del procedimento da parte della Commissione di Garanzia che segnala all’autorità competente le situazioni nella quali dallo sciopero o dall’astensione collettiva possa derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati; e in tali casi formula proposte in ordine alle misure da adottare con ordinanza al fine di prevenire il predetto pregiudizio.

 

Ricorso al TAR contro l’ordinanza di precettazione. Sanzioni per inottemperanza all’ordinanza di precettazione.

Contro l’ordinanza di precettazione può essere presentato ricorso dinanzi al TAR, entro sette giorni dalla sua comunicazione o affissione nei luoghi di lavoro, da parte dei destinatari del provvedimento che ne abbiano interesse. La proposizione del ricorso non sospende l’immediata esecutività dell’ordinanza, tuttavia il Tar, nella prima udienza utile, se ricorrono fondati motivi, può sospendere il provvedimento impugnato.

Le sanzioni per i soggetti che non osservano le disposizioni contenute nell’ordinanza di precettazione sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l’ordinanza:

  • I singoli prestatori di lavoro, professionisti, o piccoli imprenditori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile da euro 500 a euro 1000
  • Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi sono passibili di sanzione amministrative pecuniaria da euro 500 a euro 50.000
  • I preposti al settore nell’ambito degli enti o delle imprese erogatrici dei servizi sono sospesi dall’incarico per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore ad un anno.