La precettazione è un provvedimento (spettante al Prefetto o al Sindaco) che consiste nel potere di adottare ordinanze di carattere urgente in materia di edilizia, polizia locale o igiene, per motivi di pubblica sicurezza.

E’ un potere piuttosto ampio giustificato da motivi oggettivi contingenti atti a garantire la pubblica sicurezza; lo sciopero non è compreso direttamente, ma in ogni caso vi rientra, visto che la ratio della 146/90 è quella di limitare lo stesso al fine di garantire diritti di rilevanza costituzionale.

Anche la Corte Cost. ha escluso l’illegittimità dell’esercizio del potere di precettazione volto a limitare scioperi lesivi di interessi generali.

L’art.8 l.146/90 stabilisce i vari adempimenti per gli scioperanti che riguardano la precettazione[1]; in più la 83/00 ha esteso l’ambito dei soggetti destinatari della precettazione, comprendendo ora anche professionisti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori.

La precettazione è assoggettata al limite temporale delle 48 ore precedenti all’attuazione dello sciopero, termine che può aumentare o diminuire a seconda che vi sia in corso una procedura di conciliazione o una speciale situazione d’urgenza.

I soggetti abilitati ad emanare il provvedimento sono:

  • Presidente del Consiglio (o un Ministro da lui delegato) se il conflitto ha dimensioni nazionali o pluriregionali.
  • Prefetto se il conflitto è regionale o provinciale
  • Sindaco se il conflitto è di dimensioni comunali.

Rilevante è anche il ruolo della Commissione di garanzia, che quando abbia rilevato gli estremi del conflitto i ragione dei disagi che crea agli utenti, può emanare una propria proposta della quale l’autorità precettante deve tener in conto.

Il risultato cui mira la precettazione è quello di prevenire i disagi per gli utenti, e ciò può in concreto realizzarsi anche disponendo il differimento della manifestazione astensiva.

Speciali oneri sono poi stabiliti per la pubblicità dell’ordinanza, che deve essere resa nota a tutti i soggetti interessati (aziende/enti, sindacati/singoli lavoratori, nonché utenti mediante pubblicità radiotelevisiva).

Dalla notifica iniziano a decorrere i termini dell’impugnazione (7 giorni dalla comunicazione, 1 giorno dall’affissione nel luogo di lavoro) presso il TAR da parte e dei sindacati proclamanti e da quelli che abbiano semplicemente aderito (secondo la dominante giurisprudenza).

Il TAR può anche decidere di sospendere l’immediata esecutività della precettazione se sussistano fondati motivi che il provvedimento sia eccessivo rispetto all’esigenza di salvaguardare i diritti degli utenti.

Se la precettazione non viene rispettata scatta per gli autori la sanzione di carattere pecuniario amministrativo (da 500mila a 1milione di lire), irrogata dall’autorità precettante, stabilita in relazione alla gravità della violazione e devoluta all’INPS.

[1] La materia non è però del tutto sottratta al R.D. 383/1934 dato che resta il potere d’intervento dei pubblici poteri nei casi di pregiudizio per la pubblica sicurezza.

 

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