Duplice attività di partecipazione. Come attività del sindacato dei lavoratori assume importanza anche l’attività di partecipazione; partecipazione che può riguardare, da un lato, la gestione delle singole imprese (si possono indicare due diversi modelli, quello interno o istituzionale e quello esterno o di controllo sociale) dall’ altro la politica economica e sociale degli organi pubblici, compresa la preparazione dei disegni di legge riguardanti, direttamente o indirettamente, gli interessi dei lavoratori.
Partecipazione interna o cogestione e problemi di attuazione. Il primo modello, quello tedesco consiste nella designazione sindacale di componenti di organi societari, quali i consigli di sorveglianza, con il compito di elezione e di sorveglianza del consiglio direttivo dell’impresa. Tale tipo di partecipazione viene definito cogestione in quanto il potere imprenditoriale viene gestito insieme da chi ha il controllo economico dell’impresa e dai rappresentanti dei lavoratori.
Le difficoltà di attuazione dipendono dal fatto che un tale tipo di partecipazione presuppone una vasta intesa tra imprenditore e lavoratori dipendenti, che viceversa sono in posizioni contrapposte. Inoltre, a questa forma di partecipazione sono contrari i sindacati maggiormente legati all’ideologia di sinistra, nella quale si afferma la divisione di ruoli tra chi ha il controllo finanziario dell’impresa e chi, come i lavoratori, da essa dipendono economicamente.
Art. 46 cost.: la partecipazione come controllo. Diverso è il modello della partecipazione come controllo esterno del sindacato sulla gestione dell’impresa, i cui poteri restano nella titolarità esclusiva dell’imprenditore. Esso è stato accolto in base all’art. 46 cost. secondo il quale la repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, nel contemperamento dell’elevazione economica e sociale del lavoro con le esigenze della produzione.
L’attuazione legislativa e da parte dei contratti collettivi. Sono state emanate leggi non sulla partecipazione aziendale nel suo complesso, ma soltanto su aspetti specifici del rapporto di lavoro, come il trasferimento di azienda, la cassa integrazione, i licenziamenti collettivi, il lavoro interinale.
Una partecipazione più ampia, che riguarda poteri di gestione aziendale, come gli investimenti, l’organizzazione, la ristrutturazione e la riconversione, è prevista dai contratti collettivi.
L’eventualità dell’accordo gestionale e condizioni di riuscita. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo tra le parti l’imprenditore può prendere egualmente le decisioni programmate, a dimostrazione che il potere di gestione spetta al solo imprenditore e non anche agli organismi sindacali. Se viene raggiunto, l’accordo assume la natura gestionale, nel senso che i poteri dell’imprenditore sono ad esso vincolati; ne conseguono, in caso di violazione, la responsabilità contrattuale anche nei confronti dei singoli lavoratori.
In tale tale forma di partecipazione l’imprenditore deve fornire notizie precise e veritiere, per consentire agli organismi sindacali di esercitare il potere di controllo; ai sindacati dei lavoratori è richiesto un atteggiamento non conflittuale, ed un’adeguata conoscenza delle tecniche di gestione aziendale, per una adeguata valutazione delle scelte imprenditoriali.
Gruppi d’imprese a livello europeo ed informazione. Informazioni, e relativi documenti, sulla struttura o l’organizzazione interna di imprese appartenenti ad un gruppo unitario, a livello europeo, possono essere richiesti dalle rappresentanze dei lavoratori ai fini dell’istituzione di un comitato e di una procedura di consultazione che superino i confini di ciascuna nazione.
Partecipazione finanziaria. In Italia altra forma di partecipazione è quella finanziaria, consistente nell’azionariato dei lavoratori come avviene nel modello inglese in cui la partecipazione dei lavoratori al capitale o agli utili si configura piuttosto come una retribuzione concordata a livello aziendale, con una riduzione del ruolo del sindacato da quello di decisione in materia retributiva a quello soltanto consultorio.