Duplice attività di partecipazione. Come attività del sindacato dei lavoratori assume im­portanza anche l’attivi­tà di partecipazione; partecipazione che può riguardare, da un lato, la ge­stione delle singole imprese (si possono indi­care due diversi modelli, quello interno o istituzionale e quello esterno o di controllo sociale) dall’ altro la politica economica e sociale degli organi pubblici, compresa la preparazione dei disegni di legge riguardanti, direttamente o indirettamente, gli interessi dei lavoratori.

Partecipazione interna o cogestione e problemi di attuazione. Il primo modello, quello tedesco consiste nella designazione sinda­cale di componenti di organi societari, quali i consigli di sorveglianza, con il compito di elezione e di sorveglianza del consiglio direttivo dell’impre­sa. Tale tipo di partecipazione viene definito cogestione in quanto il pote­re imprenditoriale viene gestito insieme da chi ha il controllo economico dell’impresa e dai rappresentanti dei lavoratori.

Le difficoltà di attuazione dipendono dal fatto che un tale tipo di partecipazione presuppone una vasta intesa tra imprenditore e lavoratori dipendenti, che vicever­sa sono in posizioni contrapposte. Inoltre, a questa forma di partecipazione sono contrari i sindacati maggiormente legati all’ideologia di sinistra, nella quale si afferma la divi­sione di ruoli tra chi ha il controllo finanziario dell’impresa e chi, come i lavoratori, da essa dipendono economicamente.

Art. 46 cost.: la partecipazione come controllo. Diverso è il modello della partecipazione come controllo esterno del sindacato sulla gestione dell’impresa, i cui poteri restano nella titolarità esclusiva dell’imprendito­re. Esso è stato accolto in base all’art. 46 cost. secondo il quale la repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a col­laborare alla gestione delle aziende, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leg­gi, nel contemperamento dell’elevazione economica e sociale del lavoro con le esigenze della produzione.

L’attuazione legislativa e da parte dei contratti collettivi. Sono state emanate leggi non sulla partecipa­zione aziendale nel suo complesso, ma soltanto su aspetti specifici del rapporto di lavoro, come il trasferimento di azienda, la cassa integrazione, i licenziamenti collettivi, il lavoro interinale.

Una partecipazione più ampia, che riguarda poteri di gestione aziendale, come gli investimenti, l’organizzazione, la ristrutturazione e la riconversione, è prevista dai con­tratti collettivi.

L’eventualità dell’accordo gestionale e condizioni di riuscita. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo tra le parti l’imprenditore può prendere egualmente le decisioni programmate, a dimostrazione che il potere di gestione spetta al solo im­prenditore e non anche agli organismi sindacali. Se viene raggiunto, l’accordo assume la natura gestionale, nel senso che i poteri dell’imprenditore sono ad esso vincolati; ne conseguono, in caso di violazione, la responsabilità contrattuale anche nei confronti dei singoli lavoratori.

In tale tale forma di partecipazione l’im­prenditore deve fornire notizie precise e veritiere, per consentire agli or­ganismi sindacali di esercitare il potere di controllo; ai sindacati dei lavo­ratori è richiesto un atteggiamento non conflittuale, ed un’adeguata cono­scenza delle tecniche di gestione aziendale, per una adeguata valutazione delle scelte imprenditoriali.

Gruppi d’imprese a livello europeo ed informazione. Informazioni, e relativi documenti, sulla struttura o l’organizzazione interna di imprese appartenenti ad un gruppo unitario, a livello europeo, possono essere ri­chiesti dalle rappresentanze dei lavoratori ai fini dell’istituzione di un co­mitato e di una procedura di consultazione che superino i confini di cia­scuna nazione.

Partecipazione finanziaria. In Italia altra forma di partecipazione è quella fi­nanziaria, consistente nell’azionariato dei lavoratori come avviene nel modello inglese in cui la partecipazione dei lavoratori al capitale o agli utili si configura piuttosto come una retri­buzione concordata a livello aziendale, con una riduzione del ruolo del sindacato da quello di decisione in materia retributiva a quello soltanto consultorio.

 

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