Le concezioni comunitarie. Nel passato si è tentato di affermare la na­tura comunitaria del contratto o del rapporto di lavoro, facendo riferi­mento, nel sistema corporativo, al superiore interesse della produzione nazionale, per sua natura comune ad entrambe le parti, o alle esigenze a­ziendali oggettive, in quanto tali fuori da ogni contrapposizione tra le parti. L’abrogazione del sistema corporativo ha comportato la cadu­ta, anche sotto il profilo normativa, della funzionalizzazione dell’impresa al superiore interesse della produzione nazionale.

Con riguardo alle esigenze dell’impresa esse, pur rispondendo a criteri tecnici, possono determinare scelte imprenditoriali in contrasto con gli in­teressi dei lavoratori, come la computerizzazione della produzione, che comporta la riduzione del personale.

La locatio operarum. Come contratto di scambio, il con­tratto di lavoro è definito come locatio operarum, con­trapposta alla locatio operis che riguarderebbe il lavoro autonomo.

In realtà della locazione il contratto di lavoro presenta soltanto il no­me; l’obbligazione del locatore consiste nella consegna della cosa al con­duttore, che può anche non goderne. Se fosse locazione il lavoratore con­segnerebbe se stesso al datore per consentirgli di utilizzare le energie lavo­rative. Ne deriverebbe la riduzione del lavoratore ad una res, in contrasto con l’identificazione nel diritto moderno della persona umana.

Per la stessa ragione deve ritenersi che sia infondata la tesi se­condo la quale il contratto di lavoro sarebbe configurabile come contratto di compravendita di energie lavorative. Se così fosse, poiché le energie lavorative non possono essere scisse dalla persona del lavoratore, avremmo la riduzione dello stesso la­vatore ad un oggetto.

Oggetto del contratto e determinazione del contenuto. In realtà con il contratto di lavoro il prestatore si obbliga ad un fare in cambio della retri­buzione, mentre la determinazione del contenuto del contratto proviene da fonti esterne, soprattutto la leg­ge ed il contratto collettivo.

L’obbligazione del prestatore rispetto alle altre obbligazioni di fare. Il problema che si pone, ancora oggi non risolto in maniera appagante, è co­me differenziare l’obbligazione del prestatore di lavoro subordinato dalle altre obbligazioni di fare, specificamente quella di lavoro autonomo. Per risolvere questo dilemma conviene esaminare le fattispecie normative per individuarne le differenze con conseguente applicazione dei relativi effetti tra di loro differenziati.

 

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