Le concezioni comunitarie. Nel passato si è tentato di affermare la natura comunitaria del contratto o del rapporto di lavoro, facendo riferimento, nel sistema corporativo, al superiore interesse della produzione nazionale, per sua natura comune ad entrambe le parti, o alle esigenze aziendali oggettive, in quanto tali fuori da ogni contrapposizione tra le parti. L’abrogazione del sistema corporativo ha comportato la caduta, anche sotto il profilo normativa, della funzionalizzazione dell’impresa al superiore interesse della produzione nazionale.
Con riguardo alle esigenze dell’impresa esse, pur rispondendo a criteri tecnici, possono determinare scelte imprenditoriali in contrasto con gli interessi dei lavoratori, come la computerizzazione della produzione, che comporta la riduzione del personale.
La locatio operarum. Come contratto di scambio, il contratto di lavoro è definito come locatio operarum, contrapposta alla locatio operis che riguarderebbe il lavoro autonomo.
In realtà della locazione il contratto di lavoro presenta soltanto il nome; l’obbligazione del locatore consiste nella consegna della cosa al conduttore, che può anche non goderne. Se fosse locazione il lavoratore consegnerebbe se stesso al datore per consentirgli di utilizzare le energie lavorative. Ne deriverebbe la riduzione del lavoratore ad una res, in contrasto con l’identificazione nel diritto moderno della persona umana.
Per la stessa ragione deve ritenersi che sia infondata la tesi secondo la quale il contratto di lavoro sarebbe configurabile come contratto di compravendita di energie lavorative. Se così fosse, poiché le energie lavorative non possono essere scisse dalla persona del lavoratore, avremmo la riduzione dello stesso lavatore ad un oggetto.
Oggetto del contratto e determinazione del contenuto. In realtà con il contratto di lavoro il prestatore si obbliga ad un fare in cambio della retribuzione, mentre la determinazione del contenuto del contratto proviene da fonti esterne, soprattutto la legge ed il contratto collettivo.
L’obbligazione del prestatore rispetto alle altre obbligazioni di fare. Il problema che si pone, ancora oggi non risolto in maniera appagante, è come differenziare l’obbligazione del prestatore di lavoro subordinato dalle altre obbligazioni di fare, specificamente quella di lavoro autonomo. Per risolvere questo dilemma conviene esaminare le fattispecie normative per individuarne le differenze con conseguente applicazione dei relativi effetti tra di loro differenziati.