Art. 18 cost.: “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”.

Il riconoscimento della libertà di associazione contenuto nell’articolo 18 non è incondizionato; esso viene meno quando l’associazione persegua fini vietati ai singoli dalla legge penale. Invece il fine sindacale è tipizzato e riconosciuto come lecito dall’articolo 39 e, perciò, non può essere vietato da una legge penale ordinaria.

Una marcata differenza rispetto all’articolo 18, emerge inoltre dall’impiego del termine “organizzazione” in luogo di quello di associazione utilizzato nell’articolo 18; esso implica una nozione più ampia del fenomeno sindacale, tale da comprendere anche forme organizzative diverse da quella associativa, purché idonee a ricevere la qualificazione di sindacali. Ad esempio, i consigli di fabbrica o le nuove rappresentanze sindacali unitarie sono sindacali dal punto di vista funzionale, e ciò è sufficiente a includerli nell’ambito della libertà sindacale, anche se non hanno una struttura associativa; il discorso deve estendersi a tutte quelle forme di organizzazione dell’attività sindacale diverse dall’associazione, che si sono presentate e si presentano all’esperienza storica.

Al termine organizzazione fa seguito il predicato “sindacale”. Il significato di questo non può essere ricavato né da un’analisi lessicale né dal linguaggio costituzionale.

Sotto il profilo teleologico, è sindacale un atto o un’attività diretti all’autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l’attività di lavoro; tale connessione deve essere intesa in senso ampio, risultando quasi sempre decisiva la qualificazione data dello stesso soggetto collettivo.

Sotto il profilo strutturale, la qualificazione sindacale presuppone una delegazione di soggetti, almeno potenziale. Su questo punto le opinioni sono divise: per alcuni anche un singolo può svolgere un’attività sindacale; per altri, è sempre necessaria una forma solidale. La fattispecie sindacale contemplata della costituzione è quella che si esprime in forma organizzata e coinvolge una pluralità di soggetti organizzati in una coalizione. Non significa, tuttavia, che il titolare della libertà sindacale, come d’altronde anche del parallelo diritto di sciopero, sia solo il gruppo e non anche l’individuo. È infatti, attività sindacale anche quella svolta da un solo individuo diretta a promuovere la costituzione di un’organizzazione sindacale: può, dunque, dirsi che l’oggetto del riconoscimento costituzionale, prima di essere l’organizzazione, è l’attività a questa finalizzata.

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