Nonostante la sempre maggiore diffusione del fenomeno della previdenza integrativo complementare e la sua importanza, la disciplina legislativa dei regimi previdenziali integrativi è rimasta inadeguata perché non teneva conto della fondamentale esigenza di garantire, nel tempo, la effettiva soddisfazione dei diritti dei pensionati e dei lavoratori.

Tale esigenza era stata soltanto in parte soddisfatta con l’accollo al fondo di garanzia previsto dalla legge n. 297 del 1982, finanziato da una quota del contributo di solidarietà di cui all’art. 9 bis della legge n. 176 del 1991, delle prestazioni pensionistiche integrative.

Una più completa soddisfazione di quell’ esigenza è stata realizzata con il decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 che ha dettato la disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Forme di previdenza e destinata ad erogare prestazioni complementari a quelle dei regimi previdenziali pubblici possono essere realizzate mediante la costituzione di autonomi fondi pensione, per i lavoratori subordinati, privati o pubblici, per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, sia per i lavoratori autonomi nonché mediante l’istituzione di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali.

L’iniziativa per l’istituzione dei fondi pensione è affidata alla contrattazione collettiva o ad accordi sindacali da accordi tra lavoratori. Può essere prevista anche da accordi tra lavoratori autonomi.

Contratti ed accordi collettivi definiscono l’ambito soggettivo di applicazione e le modalità di adesione degli interessati.

I fondi pensione possono assumere la forma di associazioni non riconosciute, ma possono anche ottenere la personalità giuridica.

L’esercizio della previdenza integrativa è subordinata a preventiva autorizzazione del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli organi di amministrazione e controllo dei fondi pensione hanno composizione paritetica e devono consentire la partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati.

I fondi pensione non possono assumere direttamente impegni di natura assicurativa e devono gestire le loro risorse affidandole a società di intermediazione mobiliare, ad imprese assicurative, agli enti previdenziali.

Le società di intermediazione mobiliare, alle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare e le imprese assicurative possono istituire automaticamente forme di previdenza complementare (fondi pensione aperti).

La previdenza complementare è quella che si realizza con l’erogazione di prestazioni per vecchiaia o per anzianità ed eventualmente per invalidità e morte.

Le prestazioni erogate dalle forme di previdenza complementare sono determinate nell’atto costitutivo o nello statuto, ma devono essere condizionate all’esistenza dei requisiti minimi, di età e di contribuzione, fissati dalla legge.

I livelli delle prestazioni sono in conformità al principio della capitalizzazione.

I contributi a carico del datore di lavoro sono accreditati su conti individuali unitamente al rendimento prodotto dall’investimento dei relativi importi. Il livello delle pensioni quindi è determinato dal totale dei contributi accreditati e dai relativi rendimenti.

La contribuzione destinata a finanziare le forme di previdenza complementare, e le prestazioni da queste erogate, godono di un regime fiscale di favore. Il finanziamento posto a carico del datore di lavoro continua ad essere assoggettato al contributo di solidarietà.

La legge tutela in vario modo la posizione degli iscritti ai fondi pensione. Impone l’adozione del sistema della capitalizzazione che offre maggiori garanzie per gli interessati in quanto consente l’accumulazione del capitale sufficiente ad erogare le prestazioni. Inoltre, le gestioni dei fondi pensione sono assoggettate alla vigilanza di una commissione istituita presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La nuova disciplina tende ad evitare che le vicende del rapporto di lavoro, del datore di lavoro e degli stessi fondi pensione e impediscano la soddisfazione dei diritti e delle aspettative e dei lavoratori.

Un particolare regime ed un regime transitorio sono previsti per le forme di previdenza integrativa, cosiddette preesistenti. Queste conservano le strutture che erano state date nonché il regime del finanziamento e quello delle prestazioni. La legge consente che queste siano erogate esclusivamente a condizione che sia stato maturato diritto a pensione del regime pubblico al quale lavoratore è iscritto.

Le forme di previdenza preesistenti sono tenute ad adeguarsi ad alcuni aspetti della nuova disciplina dettata per le forme di previdenza complementare di una nuova istruzione.

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