Soprattutto in un momento come quello attuale in cui si assiste ad una sorta di arretramento della pensione pubblica o obbligatoÂria, assume rilievo e comincia a diffondersi la pensione comÂplementare.
Essa è espressamente prevista dalla legge; come norma base si fa riferimento al d.lgs. 124/1993 che ne stabilisce il carattere volontario e facoltativo e le finalitĂ che sono quelle d’inteÂgrare la pensione pubblica o obbligatoria per avvicinare l’importo comÂplessivo a quello del reddito di lavoro sia subordinato che autonomo, ed infatti i destinatari sono gli stessi lavoratori che usufruiscono della pensione pubblica
Avvicinamento finalistico alla pensione pubblica. Lo scopo d’integraÂzione della pensione pubblica conferisce a quella complementare una natura piĂą simile alla previdenza pubblica che a quella privata; ne consegue l’inquadramento ma nei commi 2 e 4 dell’art.38 cost. come un istituto predisposto ed integrato dallo stato per assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loÂro esigenze di vita nel caso di verificarsi di eventi, come quelli pensionistiÂci, che riducono o eliminano la capacitĂ lavorativa.
Le fonti normative. Le fonti normative della penÂsione complementare sono i contratti collettivi di categoria o, nel settore pubblico, di comparto; potrebbero essere anche i contratti aziendali con riferimento a singole unitĂ produttive o a singole imprese. Per i lavoratori parasubordinati si configura come fonte un contratto tra le loro organizzazioni sindacali e le associazioni di commitÂtenti.
VincolativitĂ per i datori ed i committenti. I contratti collettivi poÂtrebbero imporre ai datori o ai committenti, sempre se iscritti alle associaÂzioni sindacali stipulanti, il pagamento di contributi per la pensione comÂplementare; deve escludersi l’obbligatorietĂ del contributo a carico dei prestatori, proprio in considerazione della volontarietĂ della pensione complementare.
Al posto dei contratti collettivi potrebbero essere stipulati accordi tra gli stessi lavoratori, che tuttavia non potrebÂbero imporre contributi ai datori o ai committenti non essendo questi parti dell’accordo; viceversa, potrebbero stabilire l’obbligatorietĂ nei conÂfronti dei lavoratori che aderiscono all’accordo, essendo l’adesione espresÂsione della libertĂ degli stessi lavoratori.
In mancanza di contratti collettivi e di acÂcordi tra i lavoratori le fonti della pensione complementare potrebbero essere, come per i pubblici dipendenti non privatizzati, i regolamenti di servizio.
    I fondi aperti e chiusi. Le fonti normative costituiscono i fondi per la pensione complementare, aperti o chiusi. Sono aperti i fondi cui possono aderire tutti i lavoratori a prescindere da criteri di appartenenza ad una determinata categoria o impresa; criteri viceverÂsa richiesti per l’adesione ai fondi chiusi.
La forma giuridica è quella dell’associazione ricoÂnosciuta per i fondi relativi a categorie o comparti; per i fondi relativi ad unitĂ produttive, imprese o gruppi d’imprese è sufficiente la forma delÂl’associazione non riconosciuta.
La gestione e l’erogazione di prestazioni. La gestione dei fondi è rimessa ad istituti specializzati, come quelli mobiliari o le compagnie assicurative; anche l’erogazione delÂle prestazioni avviene da parte di compagnie assicurative sulla base di apÂposite convenzioni.
Il finanziamento dei fondi avviene mediante contriÂbuti a carico dei lavoratori che liberamente abbiano aderito al fondo e contributi a carico dei datori o committenti se previsti dai contratti colletÂtivi.
I lavoratori potrebbero devolvere anche parte del tfr; per i lavoratori il cui rapporto sia iniziaÂto dopo il 31 dicembre 1992 il finanziamento dovrebbe avvenire, sempre sulla base della previsione da parte dei contratti collettivi, con la devoluÂzione dell’intero trattamento di fine rapporto.
Tipi di contributi: lavoratori subordinati ed autonomi. Per i lavoratori subordinati e parasubordinati, i contributi devono essere determinati senza alcun collegamento con le preÂstazioni, che potrebbero far variare l’importo dei contributi; per i lavoraÂtori autonomi è invece ammesso il collegamento tra l’importo dei contriÂbuti, perciò variabile, con il reddito di lavoro o con l’ammontare della pensione pubblica.
Natura dei contributi. I contributi a carico dei daÂtori non rappresentano una forma neppure indiretta di retribuzione, con conseguente esclusione di assoggettamento alla contribuzione pubblica; tuttavia su di essi i datori sono tenuti al pagamento di un contributo di solidarietĂ . I contributi a carico dei lavoratori sono viceversa assoggettati ai contributi pubblici, essendo gli stessi riscosÂsi mediante trattenute sulla retribuzione.
I contributi sia a carico degli stessi lavoraÂtori sia a carico dei datori o committenti concorrono alla formazione delle posizioni contributive, che sono incrementate secondo i tassi di ciascun fondo.
La duplice natura. Le posizioni contributive presentano la natura di aÂspettative di diritto se viste con riferimento alla situazione finale, che è quella del conseguimento della pensione; esse, tuttavia, costituiscono anÂche delle situazioni definitive, che possono costituire oggetto di atti di diÂsposizione, ad es. il trasferimento della posizione contributiva da un fondo ad un altro, quale potrebbe esseÂre un fondo aperto o un altro fondo chiuso del quale il lavoratore abbia i requisiti di appartenenza.
Perdita dei requisiti di appartenenza. Nel caso di perdita di tali requiÂsiti, come nel caso di licenziamento, il lavoratore potrebbe mantenere la posizione contributiva presso il fondo anche chiuso del quale non abbia piĂą i requisiti, senza possibilitĂ di versare altri contributi, fermo restando l’incremento in base ai relativi tassi del fondo; oppure poÂtrebbe decidere il trasferimento presso un fondo aperto, fermo restando il congelamento per la mancanza di versamento di altri contributi.
    Altro atto di disposizione è il riscatto, ammesso soltanto nel caso di perdita dei requisiti di apparÂtenenza.
Le misure in caso di dissesto del fondo. Nel caso di dissesto del fondo sono previste misure rivolte a fronteggiarlo, come l’amministrazione conÂtrollata; se il dissesto dovesse essere irreversibile subentrerebbe l’amminiÂstrazione straordinaria.
Mancanza di adeguata tutela. Non sono previsti istituti di tutela dei laÂvoratori e dei pensionati nel caso di inadeguatezza del patrimonio attivo del fondo a garantire il diritto alla posizione contributiva o alla pensione. Anche l’apposito fondo di garanzia costituito presso l’Inps dal d.lgs. 80/1992 garantisce soltanto il versamento dei contributi non pagati dal datore di lavoro.
Le prestazioni. Le prestazioni potrebbero essere erogate non soltanto per la pensione di vecchiaia e di anzianitĂ ma anche per il trattamento d’invaliditĂ , d’inabilitĂ ed ai superstiti.
I requisiti. Condizione per le prestazioni pensionistiÂche complementari è il conseguimento dei requisiti per la pensione pubÂblica; gli altri requisiti sono previsti dai contratti collettivi, con la previÂsione da parte della legge di un minimo di cinque anni di posizione conÂtributiva complementare per la pensione di vecchiaia e di un minimo di quindici anni per la pensione di anzianitĂ , per la quale è richiesta un’etĂ aÂnagrafica di non piĂą di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensioÂne di vecchiaia.
    I requisiti previsti dai contratti collettivi potrebbero essere modificati, fermo restando la salvaguardia delle pensioÂni giĂ conseguite e le posizioni dei lavoratori che abbiano giĂ maturato i precedenti requisiti pur non essendo stati ancora ammessi al conseguiÂmento della pensione.
   Anche la determinazione dell’imÂporto della pensione è rimessa ai contratti collettivi, che potrebbero dar luogo a mutamenti anche peggioraÂtivi.
  Le prestazioni devono rispondere al principio della corrispettività con le posizioni contributive acquisite e al principio della capitalizzazione, come previsto per le assicurazioni, anziché al principio della ripartizione, vigente per le pensioni pubbliche. Le prestazioni vengono erogate periodicamente, sempre che non venga richiesta la corresponsione in capitale, ammessa soltanto per il 50%.