Soprattutto in un momento come quello attuale in cui si assiste ad una sorta di arretramento della pensione pubblica o obbligato­ria, assume rilievo e comincia a diffondersi la pensione com­plementare.

Essa è espressamente prevista dalla legge; come norma base si fa riferimento al d.lgs. 124/1993 che ne stabilisce il carattere volontario e facoltativo e le finalità che sono quelle d’inte­grare la pensione pubblica o obbligatoria per avvicinare l’importo com­plessivo a quello del reddito di lavoro sia subordinato che autonomo, ed infatti i destinatari sono gli stessi lavoratori che usufruiscono della pensione pubblica

Avvicinamento finalistico alla pensione pubblica. Lo scopo d’integra­zione della pensione pubblica conferisce a quella complementare una natura più simile alla previdenza pubblica che a quella privata; ne consegue l’inquadramento ma nei commi 2 e 4 dell’art.38 cost. come un istituto predisposto ed integrato dallo stato per assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle lo­ro esigenze di vita nel caso di verificarsi di eventi, come quelli pensionisti­ci, che riducono o eliminano la capacità lavorativa.

Le fonti normative. Le fonti normative della pen­sione complementare sono i contratti collettivi di categoria o, nel settore pubblico, di comparto; potrebbero essere anche i contratti aziendali con riferimento a singole unità produttive o a singole imprese. Per i lavoratori parasubordinati si configura come fonte un contratto tra le loro organizzazioni sindacali e le associazioni di commit­tenti.

Vincolatività per i datori ed i committenti. I contratti collettivi po­trebbero imporre ai datori o ai committenti, sempre se iscritti alle associa­zioni sindacali stipulanti, il pagamento di contributi per la pensione com­plementare; deve escludersi l’obbligatorietà del contributo a carico dei prestatori, proprio in considerazione della volontarietà della pensione complementare.

Al posto dei contratti collettivi potrebbero essere stipulati accordi tra gli stessi lavoratori, che tuttavia non potreb­bero imporre contributi ai datori o ai committenti non essendo questi parti dell’accordo; viceversa, potrebbero stabilire l’obbligatorietà nei con­fronti dei lavoratori che aderiscono all’accordo, essendo l’adesione espres­sione della libertà degli stessi lavoratori.

In mancanza di contratti collettivi e di ac­cordi tra i lavoratori le fonti della pensione complementare potrebbero essere, come per i pubblici dipendenti non privatizzati, i regolamenti di servizio.

I fondi aperti e chiusi. Le fonti normative costituiscono i fondi per la pensione complementare, aperti o chiusi. Sono aperti i fondi cui possono aderire tutti i lavoratori a prescindere da criteri di appartenenza ad una determinata categoria o impresa; criteri vicever­sa richiesti per l’adesione ai fondi chiusi.

La forma giuridica è quella dell’associazione rico­nosciuta per i fondi relativi a categorie o comparti; per i fondi relativi ad unità produttive, imprese o gruppi d’imprese è sufficiente la forma del­l’associazione non riconosciuta.

La gestione e l’erogazione di prestazioni. La gestione dei fondi è rimessa ad istituti specializzati, come quelli mobiliari o le compagnie assicurative; anche l’erogazione del­le prestazioni avviene da parte di compagnie assicurative sulla base di ap­posite convenzioni.

Il finanziamento dei fondi avviene mediante contri­buti a carico dei lavoratori che liberamente abbiano aderito al fondo e contributi a carico dei datori o committenti se previsti dai contratti collet­tivi.

I lavoratori potrebbero devolvere anche parte del tfr; per i lavoratori il cui rapporto sia inizia­to dopo il 31 dicembre 1992 il finanziamento dovrebbe avvenire, sempre sulla base della previsione da parte dei contratti collettivi, con la devolu­zione dell’intero trattamento di fine rapporto.

Tipi di contributi: lavoratori subordinati ed autonomi. Per i lavoratori subordinati e parasubordinati, i contributi devono essere determinati senza alcun collegamento con le pre­stazioni, che potrebbero far variare l’importo dei contributi; per i lavora­tori autonomi è invece ammesso il collegamento tra l’importo dei contri­buti, perciò variabile, con il reddito di lavoro o con l’ammontare della pensione pubblica.

Natura dei contributi. I contributi a carico dei da­tori non rappresentano una forma neppure indiretta di retribuzione, con conseguente esclusione di assoggettamento alla contribuzione pubblica; tuttavia su di essi i datori sono tenuti al pagamento di un contributo di solidarietà. I contributi a carico dei lavoratori sono viceversa assoggettati ai contributi pubblici, essendo gli stessi riscos­si mediante trattenute sulla retribuzione.

I contributi sia a carico degli stessi lavora­tori sia a carico dei datori o committenti concorrono alla formazione delle posizioni contributive, che sono incrementate secondo i tassi di ciascun fondo.

La duplice natura. Le posizioni contributive presentano la natura di a­spettative di diritto se viste con riferimento alla situazione finale, che è quella del conseguimento della pensione; esse, tuttavia, costituiscono an­che delle situazioni definitive, che possono costituire oggetto di atti di di­sposizione, ad es. il trasferimento della posizione contributiva da un fondo ad un altro, quale potrebbe esse­re un fondo aperto o un altro fondo chiuso del quale il lavoratore abbia i requisiti di appartenenza.

Perdita dei requisiti di appartenenza. Nel caso di perdita di tali requi­siti, come nel caso di licenziamento, il lavoratore potrebbe mantenere la posizione contributiva presso il fondo anche chiuso del quale non abbia più i requisiti, senza possibilità di versare altri contributi, fermo restando l’incremento in base ai relativi tassi del fondo; oppure po­trebbe decidere il trasferimento presso un fondo aperto, fermo restando il congelamento per la mancanza di versamento di altri contributi.

Altro atto di disposizione è il riscatto, ammesso soltanto nel caso di perdita dei requisiti di appar­tenenza.

Le misure in caso di dissesto del fondo. Nel caso di dissesto del fondo sono previste misure rivolte a fronteggiarlo, come l’amministrazione con­trollata; se il dissesto dovesse essere irreversibile subentrerebbe l’ammini­strazione straordinaria.

Mancanza di adeguata tutela. Non sono previsti istituti di tutela dei la­voratori e dei pensionati nel caso di inadeguatezza del patrimonio attivo del fondo a garantire il diritto alla posizione contributiva o alla pensione. Anche l’apposito fondo di garanzia costituito presso l’Inps dal d.lgs. 80/1992 garantisce soltanto il versamento dei contributi non pagati dal datore di lavoro.

Le prestazioni. Le prestazioni potrebbero essere erogate non soltanto per la pensione di vecchiaia e di anzianità ma anche per il trattamento d’invalidità, d’inabilità ed ai superstiti.

I requisiti. Condizione per le prestazioni pensionisti­che complementari è il conseguimento dei requisiti per la pensione pub­blica; gli altri requisiti sono previsti dai contratti collettivi, con la previ­sione da parte della legge di un minimo di cinque anni di posizione con­tributiva complementare per la pensione di vecchiaia e di un minimo di quindici anni per la pensione di anzianità, per la quale è richiesta un’età a­nagrafica di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensio­ne di vecchiaia.

I requisiti previsti dai contratti collettivi potrebbero essere modificati, fermo restando la salvaguardia delle pensio­ni già conseguite e le posizioni dei lavoratori che abbiano già maturato i precedenti requisiti pur non essendo stati ancora ammessi al consegui­mento della pensione.

Anche la determinazione dell’im­porto della pensione è rimessa ai contratti collettivi, che potrebbero dar luogo a mutamenti anche peggiora­tivi.

Le prestazioni devono rispondere al principio della corrispettività con le posizioni contributive acquisite e al principio della capitalizzazione, come previsto per le assicurazioni, anziché al principio della ripartizione, vigente per le pensioni pubbliche. Le prestazioni vengono erogate periodicamente, sempre che non venga richiesta la corresponsione in capitale, ammessa soltanto per il 50%.

 

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