La Commissione di garanzia è l’istituzione prevista dall’art.12 della l.146/90 che ha la funzione di

  • Valutare l’idoneità delle misure adottate dalle parti per assicurare il contemperamento del diritto di sciopero con quello ai servizi essenziali per gli utenti.
  • Predisporre eventuali misure suppletive attraverso delibere.
  • Esercitare poteri d’impulso relativi all’irrogazione di sanzioni nel caso di violazione delle suddette misure o degli obblighi legali o contrattuali in materia di sciopero nei pubblici servizi.
  • Determinare l’ammontare delle suddette sanzioni (quando si tratti di sanzioni amministrative).

La Commissione è composta da 9 membri, scelti dai Presidenti delle Camere; apposite disposizioni sono dettate in tema d’incompatibilità con l’assunzione di cariche pubbliche elettive; i membri sono confermati 1 volta sola, per tre anni; si autorganizza secondo propri criteri.

La Commissione di garanzia viene tradizionalmente annoverata tra le autorità amministrative indipendenti , cioè separati rispetto al Governo ed al Parlamento, e caratterizzate da imparzialità e terzietà.

Le c.d. authority sono nate in effetti allo scopo proteggere diritti di rilevanza costituzionale dei cittadini, in particolare regolando conflitti d’interesse tra pubblici poteri, aziende interessate ai settori specifici e i diritti stessi dei cittadini (es. CONSOB, Garante della privacy, Authority TLC, ecc.).

Possiamo così riepilogare le principali caratteristiche/prerogative delle Autorithy, di cui la Commissione fa parte:

  • Protezione/garanzia di interessi diffusi o di rilevanza costituzionale.
  • Indipendenza dai vertici del potere esecutivo.
  • Imparzialità nella decisione da adottare nel caso tecnico specifico.
  • Risoluzione dei conflitti d’interesse.

Rispetto alla sua articolazione originaria, per quanto riguarda i poteri, oggi la Commissione esce rafforzata dalla riconosciuta autonomia gestionale e contabile (art.17 l.127/97), nonché dai poteri di emanare sanzioni e regolare provvisoriamente in via suppletiva il conflitto tra le parti interessate allo sciopero.

Analizziamo ora più da vicino i poteri della Commissione.

Innanzitutto quello di valutare l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, e delle altre misure stabilite negli accordi sindacali rispetto al contemperamento degli interessi in gioco (diritto di sciopero/diritti di rilevanza costituzionale degli utenti).

Oggetto della valutazione sono dunque i contratti collettivi, i codici di autoregolamentazione e gli accordi sindacali.

Nell’operare la valutazione essa è tenuta ad acquisire il parere delle associazioni degli utenti.

La Commissione può dichiarare l’inidoneità dell’accordo nel suo complesso, senza cioè “tagliare” quelle misure ritenute non adeguate; compito della valutazione è infatti quello di accertare se nell’accordo si concretizza finalisticamente il sistema dei vincoli stabiliti dalla legge: in questa prospettiva quindi la dichiarazione della Commissione ha il valore di una condicio iuris, senza la quale l’accordo è improduttivo di effetti legali.

L’accordo dunque s’inserisce in un complesso procedimento in parte formato dall’attività contrattuale (privata) in parte da quella amministrativa.

Ma il potere della Commissione non si ferma ad un profilo “negativo”; se infatti viene valutata la non idoneità essa può formulare una propria proposta, in base alla quale le parti possono cercare un nuovo accordo, a sua volta da valutare.

Solo se le parti non sono disponibili all’accordo allora la Commissione può deliberare la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili.

Differentemente che in passato non si può oggi dubitare del potere normativo riconosciuto alla Commissione; potere comunque sottoposto ad alcuni limiti, come quello ex art.13 lett. a) che stabilisce che nel disporre la regolamentazione provvisoria la Commissione si attenga al limite del 50% delle prestazioni normalmente erogate e riguardante quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e di sicurezza (disposizione atta a garantire i c.d. “minimi di sciopero”).

Un altro potere è quello relativo all’interpretazione degli accordi; anche questo potere si esprime attraverso proposte, mentre nei casi più complessi può comportare, su richiesta dei lavoratori, la convocazione e la consultazione degli interessati.

Quest’ultima ipotesi richiama alla mente quella del referendum sindacale.

Quest’istituto è stato scarsamente utilizzato ed è strumento di democrazia sindacale; secondo l’art.21 dello Statuto esso può essere indetto solo su materie d’interesse sindacale dalle RSA (ora anche dalle RSU).

Il legislatore ha sottratto dunque il potere ai sindacati e lo ha attribuito alla Commissione di garanzia, al fine di evitare conflitti sulla rappresentanza o sulle competenze tra lavoratori e sindacati.

Il legislatore ha operato tale scelta basandosi sulla concezione dello sciopero quale diritto individuale; e dunque ha preferito sottrarre la decisione in merito alle limitazioni controverse dello stesso al vaglio esclusivo dei sindacati.

La l.83/00 ha introdotto una nuova serie di poteri per la Commissione di garanzia volti a favorire la prevenzione dei conflitti, attraverso delibere di invito.

Vediamoli in dettaglio:

  • Potere di invito a differire lo sciopero per esperire una nuova mediazione
  • Invito a riformulare la proclamazione dello sciopero se in contrasto con la legge
  • Potere di inviare delibere d’invito alle amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi a recedere da comportamenti che violino le norme di legge.
  • Potere di segnalare alle parti comportamenti ritenuti illegittimi

In generale dunque la Commissione ha un notevole potere d’iniziativa anche nella fase precedente alla proclamazione dello sciopero.

A tutta questa serie di poteri si accompagnano i compiti istituzionali della Commissione, che fondamentalmente consistono nel potere di riferire ai Presidenti delle Camere in merito ad aspetti di propria competenza dei conflitti relativi ai pubblici servizi, trasmettendo inoltre gli atti e le pronunce di propria competenza.

Tutto ciò comporta quindi un ampio potere generale d’accertamento che può investire anche gli aspetti economici e non solo quelli giuridici del conflitto.

Su richiesta delle parti la Commissione può anche essere chiamata a pronunciare un lodo arbitrale sul merito della controversia; lodo improprio, dato che più che consistere nella soluzione di un conflitto nato sulla base di un accordo già formato, rappresenta un integrazione della volontà negoziale delle parti; non si tratta quindi di un potere “giurisdizionale” in senso proprio, né di un potere di giustizia privata (che può aversi invece attraverso un arbitrato rituale).

 

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