Lo sciopero presenta l’aspet­to individuale per il fatto che ogni singola astensione dal lavoro assume ri­levanza nell’ ambito dei singoli rapporti, ciascuno separato dagli altri; ma ogni astensione deve coordinarsi con le altre, occorrendo il carattere col­lettivo delle stesse.

Importante è che si riconosca in virtù del combinato disposto tra l’art. 39 co. 1 e l’art. 40 cost, che lo sciopero non appartiene, come viceversa in Germania, soltanto alle associazioni sindacali, ma anche alle organizzazioni non associative e coalizioni di lavoratori che si aggregano esclusivamente al fine dell’astensione collettiva dal lavoro.

La proclamazione sindacale come aspetto collettivo dello sciopero. Un’associazione sindacale, in rappresentanza anche dei non iscritti, o un’organizzazione stabile di natura non associativa, possono proclamare lo sciopero, conferendo in tal modo all’astensione dal lavoro il carattere collettivo, a prescindere dal numero dei partecipanti. La proclamazione assume il valore di un negozio di autorizzazione proprio in quanto legitti­ma i lavoratori appartenenti alla categoria interessata ad astenersi dal lavo­ro senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei rispettivi da­tori.

La relatività. A parte l’ipotesi della proclama­zione, la dimensione collettiva dello sciopero dipende dalle finalità cui lo sciopero mira. Se lo sciopero venisse esercitato per la stipulazione di un contratto collettivo occorrerebbe che esso, se non proclamato, ma organizzato da coalizioni di lavoratori, coinvolgesse un numero consi­stente degli stessi; se viceversa lo sciopero mirasse a finalità relative ad un gruppo omogeneo, formato da un ristretto numero di dipendenti anche l’astensione di tre o quattro lavoratori sarebbe suffi­ciente a conferire alla stessa quel carattere collettivo minimo necessario perché possa parlarsi di sciopero.

Per quanto riguarda la titolarità, lo sciopero appartiene anzitutto ai lavoratori subor­dinati privati, quale che sia il contratto, tipico o atipico, che sia stato sti­pulato. Non vi è alcun dubbio, tuttavia, che i lavoratori atipici o precari hanno mag­giori difficoltà a partecipare allo sciopero in considerazione della loro si­tuazione di precarietà e dell’aspirazione ad uscirne. Sono tito­lari del diritto di sciopero anche i dipendenti privati delle pubbliche am­ministrazioni. Con riguardo alle categorie non privatizzate, lo sciopero è certamente precluso agli appartenenti alle forze armate ed alle forze di polizia, mentre si discute per gli altri, a cominciare dai magistrati, fermo restando, in ogni caso, i limiti per lo sciopero nei servizi pubblici.

L’estensione ai lavoratori autonomi, specie parasubordinati. Il ricono­scimento dello sciopero si estende anche ai lavoratori autonomi, sempre che essi non abbiano alle loro dipendenze altri lavoratori. I lavoratori autonomi legati con il committente da un rapporto continuativo e coordi­nato possono astenersi dal lavoro dando luogo all’esercizio dello sciopero come diritto, con conseguente esclusione di ogni responsabilità civile nei confronti del committente.

       Gli aspetti della natura del diritto di sciopero. La natura del diritto di sciopero viene considerata sotto svariati aspetti. Come diritto individuale, si ritiene che lo sciopero si configuri come diritto della personalità, secondo il disposto dell’art. 3 co. 2 cost. Lo sciopero può essere, in termini più convincenti, inquadrato tra i di­ritti sociali, essendo certamente uno strumento rivolto ad attenuare lo sta­to di subordinazione dei prestatori nei confronti dei datori di lavoro. È, altresì, un diritto politico in quanto lo scopo per il quale può essere eser­citato è anche quello di politica generale.

Sotto il profilo dogmatico, lo sciopero può essere considerato un di­ritto potestativo, consistente nella trasformazione unilaterale della sfera giuridica di un altro soggetto.

Tale effetto si produce anche nel caso in cui lo sciopero miri a finalità che non possono essere realizzate dal datore di lavoro, come nel caso del­lo sciopero di coazione nei confronti della pubblica autorità.

 

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