Affinché l’integrazione eteronoma raggiunga sino in fondo il proprio scopo, non è sufficiente che il contratto collettivo si inserisca nella disciplina del contratto individuale, occorrendo anche che esso abbia la forza di prevalere su eventuali clausole individuali difformi. In altre parole, quindi, è necessario che il contratto collettivo non possa essere derogato dal contratto individuale (inderogabilità). Tale inderogabilità, tuttavia, sussiste in una sola direzione, vale a dire in peius, così come accade per la legge.

La regola in discorso viene espressa dall’art. 2077 co. 2: le clausole difformi dei contratti individuali sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro . Dal momento che tale disposizione fa parte della sezione corporativa del codice civile, si è talora dubitato della possibilità di applicarla anche al contratto collettivo post-costituzionale di diritto comune. Tuttavia, dato che questo ha da sempre una proiezione pubblicistica, non pare esservi una ragione apprezzabile per fare a meno di una disposizione che rappresenta l’esatta espressione di un principio tanto indispensabile dal punto di vista sistematico.

Ne segue che alle norme dei contratti collettivi è riconosciuta, nella sostanza, una natura imperativa, e che, di conseguenza, patti individuali di vario tipo che siano rivolti a regolare un rapporto di lavoro ancora da iniziare, debbono ritenersi nulli qualora comportino la rimozione di diritti previsti dal contratto collettivo.

Deve comunque essere sottolineato che attualmente tale argomento è fortemente dibattuto, in quanto si dubita che un tale assetto del diritto del lavoro sia ancora adeguato ai tempi. Un regime del genere, infatti, spinto oltre un certo limite, risulterebbe invasivo dello spazio decisionale del singolo. Dal versante opposto, al contrario, si sostiene che la regola dell’inderogabilità sia imprescindibile ai fini della tenuta dell’equilibrio sistematico del diritto del lavoro, e dell’effettivo dispiegarsi dell’efficacia protettiva dello stesso.

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