Un problema connesso all’efficacia soggettiva del contratto collettivo è quello della sua inderogabilità da parte del contratto individuale. La questione era stata risolta nell’ordinamento corporativo in ragione della sua natura di fonte di diritto , che lo rendeva inderogabile a meno che il contratto individuale non presentasse condizioni più favorevoli per il lavoratore.
Tuttavia, abrogato l’ordinamento corporativo ed affermatosi il principio per cui il sindacato stipula il contratto collettivo sulla base del potere conferitogli dagli iscritti, si pose il problema se un lavoratore possa revocare il potere di rappresentanza conferito alla propria associazione. La questione fu variamente risolta dalla dottrina, affermandosi l’inderogabilità del contratto collettivo sulla base della irrevocabilità del mandato conferito; veniva valorizzato così l’atto di adesione al sindacato, che comportava per il lavoratore la dismissione dell’autonomia contrattuale individuale, in idonea a raggiungere scopi di tutela perseguibili unicamente sul piano sindacale.
Secondo tale interpretazione, si è ravvisata la rinuncia del singolo a costituire rapporti individuali a condizioni diverse da quelle del contratto collettivo, in virtù della preminenza del potere contrattuale dei sindacati, costituzionalmente riconosciuto. Dunque vi è un graduale abbandono dello schema del mandato in favore del potere del sindacato di tutelare gli interessi collettivi attraverso la disciplina dei rapporti individuali di lavoro.
La questione è stata risolta dalla legge 533/73 che, modificando l’art. 2113 cc, ha riconosciuto l’inderogabilità del contratto collettivo sul piano individuale, con la conseguente invalidità di rinunce e transazioni. Bisogna però ricordare che i contratti collettivi vincolano i soli datori e lavoratori iscritti o che vi abbiano aderito volontariamente.
Si pone l’ulteriore questione di stabilire, nei rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale, il parametro per individuare il trattamento più favorevole. Secondo il sistema del cumulo si fa riferimento ai singoli trattamenti delle due fonti in contrasto; secondo il sistema del conglobamento si ha riguardo alla disciplina di ciascuna fonte nella sua interezza.
Si ritiene più favorevole quest’ultima soluzione, in cui il meccanismo di compensazione fra clausole peggiorative e migliorative avviene all’interno degli istituti nella loro interezza.
La parte obbligatoria del contratto collettivo
Il contratto collettivo non presenta solo aspetti normativi dei contratti individuali, ma stabilisce pure obblighi nei confronti dei soggetti sindacali stipulanti.
Hanno assunto particolare rilevanza le clausole di amministrazione, che avviano le procedure di conciliazione e arbitrato, per dirimere le controversie, e le clausole istituzionali, con le quali si creano organismi per la gestione degli istituti.
Non sono mancati protocolli di intesa fra le aziende e le organizzazioni sindacali per dirimere i conflitti aziendali. Infatti uno dei problemi che si è posto è stato quello di sedare i conflitti, tramite clausole di tregua, che consistono nell’intrapresa di procedure di raffreddamento per evitare di ricorrere in prima scelta al conflitto.
Tali clausole hanno avuto un momento di declino, laddove esse sono state di difficile applicazione. Difatti esse non sarebbero applicabili ai lavoratori non iscritti ed al massimo, per quelli iscritti, la loro inapplicazione potrebbe essere fatta valere con sanzioni disciplinari, inerenti alla struttura Interna, comunque difficilmente messe in atto.