E’ difficile individuare una norma come l’art.2077 cc. sulla quale fondare la inderogabilità in pejus del contratto collettivo da parte del contratto individuale in termini di efficacia reale. L’art. 2077 infatti regolava i rapporti tra contratto corporativo (qualificato come atto normativo) e contratto individuale.

Ad ogni modo la giurisprudenza continua ad applicare l’art.2077 anche al rapporto tra contratto individuale e contratto collettivo di diritto comune, perché le soluzioni approntate da questa norma non sono garantite da nessuna altra norma, né tanto meno dalle ricostruzioni che la dottrina si è sforzata di proporre.

L’art.2077 ha una pluralità di effetti:

  • invalidità della clausole meno favorevoli del contratto individuale
  • sostituzione di tali clausole con quelle del contratto collettivo
  • prevalenza delle clausole del contratto individuale più favorevoli

Per la determinazione del trattamento più favorevole la posizione della giurisprudenza non è univoca:

  1. Secondo una prima tesi, si deve procedere ad un raffronto tra i trattamenti complessivi previsti dal contratto individuale e quelli previsti dal contratto collettivo. Si applicherebbe così il cosiddetto criterio del conglobamento, applicando la disciplina negoziale che risulti più favorevole per il lavoratore; salvo che le parti, di comune accordo, scelgano il criterio del cumulo, applicando cioè la clausole più favorevoli dei due contratti.
  2. Secondo un’altra parte della giurisprudenza, invece, la comparazione va effettuata non tra discipline complessive, né tra singole clausole ma tra le discipline dei diversi istituti.

E’ vero tuttavia che diversi contratti collettivi contengono le clausole di inscindibilità nelle quali si stabilisce per l’appunto che le clausole di ogni istituto sono inscindibili tra loro e non cumulabili con altri trattamenti derivanti da altra fonte.