Il procedimento di contrattazione è delineato dal Testo Unico del 2014, che ricalca quello previsto dal Protocollo del 2013. Nel procedimento sono coinvolti soggetti diversi:
- Federazioni nazionali. Esse definiscono le piattaforme contrattuali e stipulano il contratto collettivo al termine delle trattative.
- Delegazione trattante. Conduce le trattative sulla base delle piattaforme presentate, fino al raggiungimento di un accordo con la controparte.
Vediamo quindi le varie fasi:
- Preliminarmente, le Federazioni di categoria devono individuare, con proprio regolamento, le modalitĂ di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni.
- Il procedimento di contrattazione si apre con la presentazione delle piattaforme: l’accordo interconfederale prevede impegno in capo alle organizzazioni sindacali ed in capo alla parte datoriale.
- Le organizzazioni sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie. Laddove ciò non avvenga, tuttavia, la parte datoriale favorirà le organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore parti almeno al 50% +1
- Potrebbe non esservi un consenso unitario sulle piattaforme, ma in linea di massima vi sarĂ una piattaforma destinata a porsi al centro del negoziato. Una volta individuata la piattaforma rivendicativa, le trattative vengono portate avanti dalla delegazione trattante.
- Concluse le trattative e raggiunta un’ipotesi di accordi la delegazione trattante ha esaurito il proprio compito e rientrano in gioco le Federazioni Nazionali, chiamate a sottoscrivere formalmente il contratto collettivo.
Efficacia del contratto collettivo. Nozione pattizia di “partecipazione alle trattative”.
Il contratto collettivo stipulato all’esito del procedimento di contrattazione descritto può avere una particolare efficacia, non limitata alle federazioni stipulanti ed ai lavoratori dalle stesse rappresentati, se si verificano due condizioni ulteriori:
- il contratto nazionale sia formalmente sottoscritto dalle organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza;
- il contratto sia approvato mediante una consultazione certificata dei lavoratori, a maggioranza semplice, secondo modalitĂ da stabilire ad opera delle categorie per ogni singolo contratto.
Il rispetto delle procedure comporta l’efficacia e l’esigibilità degli accordi per l’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa. E’ evidente che l’intesa non spiegherà l’efficacia soggettiva prevista se è respinta dalla maggioranza semplice dei votanti. L’aver concordato sulle regole di contrattazione diventa condizione dell’efficacia del contratto, anche nei confronti dell’organizzazione sindacale che non lo ha sottoscritto. Questo, ovviamente, se la disciplina concordata al livello interconfederale si dimostrerà effettiva e riuscirà a tenere anche di fronte all’eventuale dissenso di una grande federazione nazionale.
La sentenza della Corte Costituzionale 231/2012 ha individuato nella partecipazione alla negoziazione un nuovo criterio selettivo ai fini dell’esercizio dei diritti sindacali in azienda. Diventa allora fondamentale chiarire la nozione di “partecipazione alla negoziazione”.
Il Testo Unico del 2014 provvede direttamente ad individuare la nozione di partecipazione alle trattative utile ai fini dell’esercizio dei diritti sindacali. In particolare si intendono partecipanti alla negoziazione i partecipanti che:
- abbiano raggiunto il 5% della rappresentanza
- abbiano contribuito alla definizione della piattaforma
- abbiano fatto parte della delegazione trattante
Il diritto di essere convocati ai tavoli di negoziazione. Rimedi.
Altro punto fondamentale da chiarire è se esista un diritto delle associazioni sindacali ad essere convocate ai tavoli di negoziazione e quali possano essere eventualmente i rimedi processuali in caso di violazione di tale diritto.
Prima della sentenza 231/2013 la giurisprudenza ha sempre negato nel lavoro privato l’esistenza di un diritto a trattare. Alla luce del principio della libertà contrattuale e del reciproco riconoscimento tra le controparti, il datore di lavoro non aveva l’obbligo di avviare le trattative con un determinato sindacato ed il rifiuto di trattare non costituiva, in linea generale, condotta antisindacale.
Nel momento in cui invece, dopo la citata sentenza, la partecipazione all’attività negoziale diventa il presupposto per l’esercizio dei diritti sindacali, diventa difficile negare l’esistenza di un diritto a trattare in capo ad un sindacato effettivamente rappresentativo.
Quanto ai rimedi occorre fissare i seguenti punti:
- E’ prospettabile un ricorso ex 700 c.p.c. al fine di ottenere un provvedimento d’urgenza che disponga la convocazione al tavolo delle trattative del sindacato escluso prima che le stesse si concludano ed il contratto venga stipulato.
- Non è utilizzabile l’azione ex art.28 St. Lav., essendo essa diretta a reprimere la condotta antisindacale del datore di lavoro; nel caso di specie, invece, la mancata convocazione sarebbe ascrivibile ad un’organizzazione territoriale
- Non sembra funzionale la tutela risarcitoria, destinata ad intervenire solo ex post e comunque limitata dalla difficoltà di determinare l’ammontare degli eventuali danni subiti dal sindacato non convocato.