Non si può studiare il contratto collettivo come documento a sé stante se non si ha presente che il contratto collettivo è il risultato della contrattazione collettiva. Questa, oltre a costituire un processo attraverso il quale le parti regolano i loro interessi, è anche un metodo di composizione del conflitto ed è l’attività sindacale più significativa di tutela degli interessi dei lavoratori.
La contrattazione è tuttavia un processo continuo, che permane anche durante la fase di applicazione e di amministrazione del contratto collettivo. In questo processo continuo, la contrattazione realizza un progressivo adattamento delle condizioni economiche e normative dei lavoratori al contesto produttivo e alle sue esigenze economiche ed organizzative e, attraverso il raggiungimento di equilibri successivi, tende alla realizzazione del principio di uguaglianza.
Sono ammesse alla contrattazione sindacale le organizzazioni sindacali che abbiano nel settore una rappresentativitĂ non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra due diversi dati, quello associativo e quello elettorale:
- Il dato associativo si ricava dalla percentuale dei lavoratori iscritti ad una determinata associazione rispetto al totale delle deroghe conferite dai lavoratori
- Il dato elettorale si valuta sulla base dei voti ottenuti da una determinata lista rispetto al titolare dei voti espressi nelle elezioni delle r.s.u.
Tra le novità introdotte dall’Accordo del 2017, di modifica ed integrazione del Testo Unico, spicca la previsione, quale organo chiamato a proclamare i risultati della misurazione, di un comitato di gestione, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro, di Confindustria e delle associazioni sindacali rappresentative e le cui funzioni saranno disciplinate da un apposito regolamento.
Le modalitĂ di raccolta, elaborazione e ponderazione dei dati associativo ed elettorale sono state da ultimo precisate dalla Convenzione del 2019 siglata da Inps-INL-Confindustria-Cgil-Cisl-Uil:
- La rilevazione del dato associativo si realizza mediante l’attribuzione di specifici codici ai contratti collettivi ed ai soggetti stipulanti, in modo che ciascun datore di lavoro possa comunicare all’Inps il codice del contratto applicato, i codici dei soggetti firmatari ed il numero dei lavoratori che vi aderiscono.
- La rilevazione del dato elettorale avviene attraverso un’apposita procedura telematica con la trasmissione dei verbali elettorali da cui si ricavano i dati delle unità produttive di riferimento e il numero dei voti ottenuti da ciascuna organizzazione sindacale.
La misurazione della rappresentanza datoriale
Con un accordo del 2018 le parti riconoscono che una contrattazione collettiva con efficacia ed esigibilità generalizzata non può prescindere dalla misurazione della rappresentanza anche datoriale. L’accordo, tuttavia, non indica i parametri di misurazione della rappresentatività delle associazioni dei datori di lavoro, ma rinvia ad una futura regolamentazione. Il problema della rappresentanza datoriale, dunque, viene posto ma non risolto: si tratta di una previsione generica, tanto che l’accordo non ha avuto ancora alcuna attuazione.
In ogni caso, uno dei problemi principali a monte di un’efficiente regolamentazione in materia di misurazione della rappresentatività anche datoriale è la determinazione dell’area contrattuale della quale operare la misurazione. Non sembra potersi prescindere da un intervento legislativo volto a predeterminare aree contrattuali in cui opererebbero tutte le associazioni sindacali e datoriali, ciascuna con il suo determinato grado di rappresentatività certificata.
Il rapporto tra contrattazione e rappresentativitĂ
La disciplina della contrattazione collettiva delineata dal Testo Unico del 2014 e fagli accordi successivi offre l’occasione per interrogarsi sugli attuali rapporti tra rappresentatività e contrattazione ai due diversi fini della stipulazione del contratto nazionale e dell’esercizio dei diritti sindacali in azienda.
La rappresentatività , nel sistema precedente, in qualche modo dipendeva dalla contrattazione: l’aver partecipato alle trattative era uno degli indici della maggiore rappresentatività . C’è da chiedersi però se oggi la rappresentatività costituisca un prius rispetto alla contrattazione o se invece il rapporto debba considerarsi invertito.
La sentenza della Corte Costituzionale n.231/2013, almeno nella motivazione, sembra delineare un concetto di rappresentativitĂ che prescinde dalla contrattazione e che, al contrario, diventa presupposto per accedere alle trattative. La Corte accoglie una nozione di rappresentativitĂ che, esistendo nei fatto e nel consenso dei lavoratori, si fonda sul rapporto tra lavoratori e sindacato.
Ad ogni modo, diversamente dalla motivazione, nel dispositivo si fa riferimento ad una nozione di rappresentatività fondata sul rapporto tra sindacato e controparte, perché desunta dalla partecipazione alle trattative e perciò dalla capacità di imporsi del sindacato.
Dunque, in conclusione:
- Se si segue l’impostazione del dispositivo della sentenza ai fini dell’esercizio dei diritti sindacali, la contrattazione, anche solo intesa come partecipazione alle trattative, continua formalmente a porsi come anteposto logico della rappresentatività .
- Se invece si accoglie la tesi esposta nella motivazione, è la rappresentatività (misurata dal consenso dei lavoratori) a porti come presupposto logico della contrattazione.
- Quindi, i rapporti tra rappresentatività e contrattazione sembrano atteggiarsi diversamente a seconda della nozione di rappresentatività presa in considerazione e delle relative finalità : contrattazione nazionale da una parte ed esercizio dei diritti sindacali in azienda dall’altra.