Il contratto d’opera a prestazioni periodiche. Il problema della distinzione tra i due contratti si complica quando viene meno l’elemento dell’istantaneità dell’obbligazione del lavoratore autonomo; le parti potrebbero stipulare un contratto di lavoro autonomo atipico consistente nell’assunzione da parte del prestatore d’opera dell’obbligo non del compimento di una sola opera o servizio ma di una serie di opere o di servizi nell’arco di un periodo di tempo determinato.
La collaborazione coordinata e continuativa. L’ammissibilità di un contratto di lavoro autonomo a prestazioni periodiche è confermata dall’art. 409 n. 3 cpc., che fa riferimento, attribuendone la giurisdizione al giudice del lavoro, all’agenzia e agli altri rapporti di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La natura prevalentemente personale della prestazione comporta l’esclusione della parasubordinazione, quando prevalga l’organizzazione sul lavoro personale. Ciò si verifica anche nel caso di una società di persone con strutture minime, appena due soci, in quanto l’attività viene svolta dalla società la quale, se anche priva di personalità giuridica come la società in accomandita semplice o in nome collettivo, costituisce comunque un autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici.
La continuità e il coordinamento. La continuità della prestazione di lavoro autonomo può dipendere da un’unica programmazione negoziale di prestazioni periodiche; ma potrebbe configurarsi anche sulla base di una valutazione a posteriori, quando il lavoratore, pur se in adempimento di una pluralità di distinti contratti, abbia svolto nel corso di un anno una serie continuativa di opere o di servizi a favore dello stesso committente. Per quanto riguarda il criterio del coordinamento esso si distingue da quello della direzione, consistendo nell’inserimento delle opere o dei servizi nell’organizzazione del committente, senza che lo stesso si sostituisca allo stesso prestatore nella direzione dell’attività necessaria per il compimento dell’opera o del sevizio; l’inserimento nell’organizzazione comporta comunque l’esercizio da parte del committente del potere di coordinamento spaziale e temporale.
L’inadeguatezza della tutela. La tutela predisposta per il lavoro parasubordinato è inadeguata, applicandosi, a parte la giurisdizione del giudice del lavoro, soltanto poche norme di tutela, come le norme di sicurezza del lavoro; non si estendono viceversa né il regime della sospensione del rapporto previsto dagli artt. 2110 e 2111 cc., salvo che la tutela della lavoratrice madre, né la normativa che limita i licenziamenti. Per quanto riguarda la tutela previdenziale è estesa soltanto quella pensionistica, con l’esclusione delle altre forme, compresa quella contro la disoccupazione.
Le prospettive di modifica della fattispecie e degli effetti. Si prospetta da più parti una modifica della fattispecie, e con essa degli effetti, della parasubordinazione in una normativa nuova che tenga conto non tanto delle modalità di svolgimento della prestazione, quanto del grado di debolezza economica, del lavoratore parasubordinato, specie se con bassa qualifica e senza alcuna organizzazione, pur se non prevalente sul lavoro.