Il contratto d’opera a prestazioni periodiche. Il problema della distinÂzione tra i due contratti si complica quando viene meno l’elemento dell’iÂstantaneitĂ dell’obbligazione del lavoratore autonomo; le parti potrebbero stipulare un contratto di lavoro autonomo atipico consiÂstente nell’assunzione da parte del prestatore d’opera dell’obbligo non del compimento di una sola opera o servizio ma di una serie di opere o di serÂvizi nell’arco di un periodo di tempo determinato.
La collaborazione coordinata e continuativa. L’ammissibilitĂ di un contratto di lavoro autonomo a prestazioni periodiche è confermata dalÂl’art. 409 n. 3 cpc., che fa riferimento, attribuendone la giurisdizione al giudice del lavoro, all’agenzia e agli altri rapporti di collaborazione autoÂnoma coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La natura prevalentemente personale della prestazione comporta l’eÂsclusione della parasubordinazione, quando prevalga l’organizzazione sul lavoro personale. Ciò si verifica anche nel caso di una societĂ di persone con strutture minime, appena due soci, in quanto l’attiÂvitĂ viene svolta dalla societĂ la quale, se anche priva di personalitĂ giuriÂdica come la societĂ in accomandita semplice o in nome collettivo, costiÂtuisce comunque un autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici.
La continuitĂ e il coordinamento. La continuitĂ della prestazione di lavoro autonomo può dipendere da un’unica programmazione negoziale di prestazioni periodiÂche; ma potrebbe configurarsi anche sulla base di una valutazione a posteÂriori, quando il lavoratore, pur se in adempimento di una pluralitĂ di diÂstinti contratti, abbia svolto nel corso di un anno una serie continuativa di opere o di servizi a favore dello stesso committente. Per quanto riguarda il criterio del coordinamento esso si distingue da quello della direzione, consistendo nell’inserimento delle opere o dei servizi nell’organizzazione del committente, senza che lo stesso si sostituisca allo stesso prestatore nella direzione dell’attivitĂ neÂcessaria per il compimento dell’opera o del sevizio; l’inserimento nell’orÂganizzazione comporta comunque l’esercizio da parte del committente del potere di coordinamento spaziale e temporale.
L’inadeguatezza della tutela. La tutela predisposta per il lavoro paraÂsubordinato è inadeguata, applicandosi, a parte la giurisdizione del giudiÂce del lavoro, soltanto poche norme di tutela, come le norme di sicurezza del lavoro; non si estendono viceversa nĂ© il regime della sospensione del rapporto previsto dagli artt. 2110 e 2111 cc., salvo che la tutela della lavoratrice madre, nĂ© la normativa che limita i licenziamenti. Per quanto riguarda la tutela previÂdenziale è estesa soltanto quella pensionistica, con l’esclusione delle altre forme, compresa quella contro la disoccupazione.
Le prospettive di modifica della fattispecie e degli effetti. Si prospetta da piĂą parti una modifica della fattispecie, e con essa degli effetti, della paÂrasubordinazione in una norÂmativa nuova che tenga conto non tanto delle modalitĂ di svolgimento della prestazione, quanto del grado di debolezza economica, del lavoratore parasubordinato, specie se con bassa qualifica e senza alcuna organizzazione, pur se non prevalente sul lavoro.