Il contratto d’opera a prestazioni periodiche. Il problema della distin­zione tra i due contratti si complica quando viene meno l’elemento dell’i­stantaneità dell’obbligazione del lavoratore autonomo; le parti potrebbero stipulare un contratto di lavoro autonomo atipico consi­stente nell’assunzione da parte del prestatore d’opera dell’obbligo non del compimento di una sola opera o servizio ma di una serie di opere o di ser­vizi nell’arco di un periodo di tempo determinato.

La collaborazione coordinata e continuativa. L’ammissibilità di un contratto di lavoro autonomo a prestazioni periodiche è confermata dal­l’art. 409 n. 3 cpc., che fa riferimento, attribuendone la giurisdizione al giudice del lavoro, all’agenzia e agli altri rapporti di collaborazione auto­noma coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La natura prevalentemente personale della prestazione comporta l’e­sclusione della parasubordinazione, quando prevalga l’organizzazione sul lavoro personale. Ciò si verifica anche nel caso di una società di persone con strutture minime, appena due soci, in quanto l’atti­vità viene svolta dalla società la quale, se anche priva di personalità giuri­dica come la società in accomandita semplice o in nome collettivo, costi­tuisce comunque un autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici.

La continuità e il coordinamento. La continuità della prestazione di lavoro autonomo può dipendere da un’unica programmazione negoziale di prestazioni periodi­che; ma potrebbe configurarsi anche sulla base di una valutazione a poste­riori, quando il lavoratore, pur se in adempimento di una pluralità di di­stinti contratti, abbia svolto nel corso di un anno una serie continuativa di opere o di servizi a favore dello stesso committente. Per quanto riguarda il criterio del coordinamento esso si distingue da quello della direzione, consistendo nell’inserimento delle opere o dei servizi nell’organizzazione del committente, senza che lo stesso si sostituisca allo stesso prestatore nella direzione dell’attività ne­cessaria per il compimento dell’opera o del sevizio; l’inserimento nell’or­ganizzazione comporta comunque l’esercizio da parte del committente del potere di coordinamento spaziale e temporale.

L’inadeguatezza della tutela. La tutela predisposta per il lavoro para­subordinato è inadeguata, applicandosi, a parte la giurisdizione del giudi­ce del lavoro, soltanto poche norme di tutela, come le norme di sicurezza del lavoro; non si estendono viceversa né il regime della sospensione del rapporto previsto dagli artt. 2110 e 2111 cc., salvo che la tutela della lavoratrice madre, né la normativa che limita i licenziamenti. Per quanto riguarda la tutela previ­denziale è estesa soltanto quella pensionistica, con l’esclusione delle altre forme, compresa quella contro la disoccupazione.

Le prospettive di modifica della fattispecie e degli effetti. Si prospetta da più parti una modifica della fattispecie, e con essa degli effetti, della pa­rasubordinazione in una nor­mativa nuova che tenga conto non tanto delle modalità di svolgimento della prestazione, quanto del grado di debolezza economica, del lavoratore parasubordinato, specie se con bassa qualifica e senza alcuna organizzazione, pur se non prevalente sul lavoro.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento