Il lavoro notturno trova la sua disciplina nel D. Lgsl 66/2003 e si ha lavoro notturno quando l’attività è svolta nel corso di un periodo di almeno 7 ore cosecutive, comprendenti l’intervallo tra le 24 e le 5 del mattino.

E’ definito lavoratore notturno colui che durante il periodo notturno svolge normalmente almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero, o comunque una parte del suo orario normale di lavoro secondo il contratto collettivo.

Il datore di lavoro ha il potere di adibire il lavoratore al lavoro notturno purchè non risulti inidoneo da accertamento svolto dalle strutture sanitarie pubbliche competenti. Anche le donne possono svolgere lavoro notturno, tranne nel periodo di gravidanza e nel primo anno di vita del bambino. Inoltre non sono obbligati a svolgere lavoro notturno:

– la madre di un figlio avente meno di 3 anni

– o in alternativa il padre convivente

-l’unico affidatario di un figlio convivente con meno di 12 anni

– colui che abbia a proprio carico un disabile.

Se il datore viola tale disposizione può incorrere in sanzioni penali,

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori