Se la partecipaÂzione del lavoratore all’interesse per il quale viene svolta la prestazione di lavoro comporta l’esclusione dell’elemento della dipendenza, che assume rilevanza ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro associato o partecipativo. Nel lavoro partecipativo, in senso lato, rientra il laÂvoro a titolo gratuito, in quanto l’irrilevanza dell’onerositĂ comporta una partecipazione del lavoratore all’interesse per il quale svolge la prestazioÂne di lavoro. Si pone preliminarmente il problema dell’ammissibilitĂ del lavoro a tiÂtolo gratuito perchĂ© si desume che il contratto tiÂpico di lavoro subordinato è a titolo oneroso, ma è altrettanto vero che l’art. 1322 co. 2 cc. consente alle parti di stipulare contratti diversi da quello tiÂpico o nominato, purchĂ© miri alla realizzazione d’interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
ConformitĂ con l’art. 36 co. 1 cost.. I dubbi circa l’ammissibilitĂ del lavoro a titolo gratuito derivano dal atto che l’art. 36 co. 1 cost. riconosce al lavoratore subordinato il diritto alla retribuzione proporzionata e suffiÂciente, con la sostituzione automatica di ogni clausola del contratto indiÂviduale che stabilisca una retribuzione inferiore. Tale sostituzione automatica dovrebbe quindi operare anche nell’ipotesi di una clausola, quella della gratuitĂ , che escluda del tutto il diritto alla retriÂbuzione, ma a questa obiezione si replica, giustamente, osservando che l’art. 36 fa riferimento al diritto del lavoratore subordinato, mentre non è tale chi svolge, anche sotto la direzione di altri, una prestaÂzione a titolo gratuito.
Lavoro nell’interesse del prestatore: il praticantato. Anzitutto convieÂne precisare che in alcuni casi la prestazione di lavoro viene svolta nell’inÂteresse dello stesso lavoratore, con esclusione; quindi, di alcun corrispettiÂvo, come nel caso del praticantato che dovrebbe consentire l’apprendiÂmento della professione.
       Presunzione di gratuitĂ del lavoro nella famiglia di fatto e nel lavoro dei religiosi. Una presunÂzione di gratuitĂ esiste per il lavoro tra conviventi more uxorio, cui non si applica l’art. 230 bis cc. relativo soltanto al laÂvoro familiare basato sul matrimonio. Si presume che la prestazione sia svolta per l’affectio che esiste anche nella famiglia di fatto, presunzione che può essere difficilmente vinta da una prova contraria.
Altra ipotesi è quelÂla del lavoro dei religiosi da non confondersi con i sacerdoti che dipenÂdono dalla diocesi, per i quali è previsto dalle norme ecclesiastiche un apÂposito compenso; s’intendono gli appartenenti ad ordini religiosi per i quali la prestazione, anche professionale, svolta a favore di un’ attivitĂ esercitata dall’ ordine religioso, rilevante per lo Stato, come quella scolastica, deve intendersi svolta religionis causa con preclusione per il religioso di chiedere la retribuzione e con essa la tutela previdenziale.
La questione è di difficile soluÂzione secondo le norme vigenti e richiederebbe uno specifico intervento del legislatore, eventualmente a seguito di intese con lo Stato.
Il lavoro religioso a favore di terzi, con intermediazione. Nel caso in cui il religioso svolga la sua attivitĂ a favore di altro soggetto con il quale l’ordine cui appartiene abbia stipulato apposita convenzione (come quelÂla con una clinica per il servizio infermieristico da parte delle suore) si riÂtiene che sia direttamente rilevante il rapporto tra il religioso ed il soggetÂto terzo.
Il lavoro ideologico normalmente oneroso. Potrebbe configurarsi coÂme gratuito, se volontario e saltuario, il lavoro ideologico a favore dell’orÂganizzazione partitica o sindacale cui il lavoratore appartiene; ma quando la prestazione sia continuativa, anche se a tempo parziale, normalmente il rapporto è a titolo oneroso.
Deve ritenersi a titolo oneroso anche il rapporto di lavoro con un inÂsegnante interessato soprattutto ad ottenere punteggio ai fini delle graÂduatorie pubbliche, in quanto la stessa rilevanza a tale fine presuppone l’onerositĂ della prestazione lavorativa.
Il volontariato. Un riferimento specifico merita il volonÂtariato, per il quale sussiste un’apposita legge (d.lgs. 460/1997, art. 10) che qualifica come gratuito il rapporto, anche se nella realtĂ spesso dietro il volontariato si nascondono forme incerte di lavoro e per questo occorrerebbe una legÂge che definisse meglio la natura di tali rapporti.