L’art. 2104 sotto la rubrica “diligenza del prestatore di lavoro” fissa due requisiti caratteristici della prestazione: la diligenza e l’obbedienza
L’obbligazione assunta dal lavoratore lo vincola a sottoporsi alle direttive del datore, il quale non è titolare di una semplice pretesa alla prestazione, ma anche di un potere direttivo sulla sua esecuzione.
Il primo degli obblighi integrativi facenti capo al prestatore è l’obbligo di diligenza. L’art. 2104, c.c., sancisce che “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale”.
La diligenza dell’art. 2104 non è intesa come concetto etico, ma è riferita alle modalità di attuazione.
La norma in esame fa riferimento a tre criteri, alla cui stregua la diligenza del prestatore deve essere valutata, e cioè quelli:
della natura della prestazione dovuta, che costituisce una specificazione dell’art. 1176, co. II, c.c., in virtĂą del quale “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attivitĂ professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attivitĂ esercitata”;
dell’interesse dell’impresa, che per alcuni si identifica con l’interesse dell’impresa in sĂ© considerato, per altri con l’interesse soggettivo dell’imprenditore; posizione intermedia è quella di chi ritiene che l’interesse dell’impresa sia da considerare quale interesse soggettivo dell’imprenditore, inteso però non in senso stretto, ma come specifico interesse a ricevere la prestazione nell’ambito di un certo contesto;
dell’interesse superiore della produzione nazionale, criterio organizzativo da considerarsi implicitamente abrogato con la caduta del sistema corporativo e non sostituibile con il criterio dell’utilitĂ sociale di cui all’art. 41, co. II, Cost., che costituisce un limite alla libera iniziativa economica privata, ma non anche un parametro di valutazione dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa.
L’inosservanza del dovere di diligenza comporta per il prestatore l’obbligo di risarcire, a titolo di responsabilitĂ contrattuale, il danno che, dalla sua condotta negligente o imprudente, sia derivato al datore; nonchĂ© l’eventuale sottoposizione a sanzioni disciplinari.