A partire dagli anni 70 l’intervento pubblico si è trovato a fronteggiare una forte riduzione occupazionale nell’industria, in dipendenza da situazioni di crisi di interi settori produttivi e da processi di ammodernamento delle imprese.

Il problema occupazionale è stato affrontato nella duplice prospettiva della riallocazione della forza– lavoro e della produzione di una nuova occupazione, operando sulla riduzione dell’orario di lavoro e sulla diffusione del par-time.

a) Il legislatore, nel 1984, ha previsto ed incentivato un ulteriore modello di contratto collettivo aziendale di solidarietà cosiddetta esterna. Questo contratto, riconducibile al principio di solidarietà collettiva, non è stipulato per far fronte al rischio di licenziamento, ma per promuovere l’occupazione attraverso la creazione di posti di lavoro. Si tratta di un contratto aziendale che prevede una riduzione dell’orario di lavoro e l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, preferibilmente giovani.

In questa ipotesi il legislatore prevede un incentivo finanziario, non a compensare il sacrificio dei lavoratori, ma alle imprese per la disoccupazione involontaria. Particolari incentivi previdenziali sono previsti in favore dei dipendenti anziani occupati a tempo pieno che optino per il tempo parziale, qualora il contratto preveda un incremento dell’occupazione in azienda.

b) Il contratto di solidarietà esterna è stato affiancato, nel 1991, da un’ulteriore ipotesi di contratto aziendale finalizzato ad evitare licenziamenti collettivi.

Si è al riguardo stabilito che tra un’impresa beneficiaria da più di 24 mesi dell’intervento straordinario della CIG ed i sindacati possa essere stipulato un contratto collettivo aziendale, il quale, consenta ai lavoratori, ai quali manchino non più di cinque anni per la pensione di vecchiaia e che possano far valere 15 anni di contribuzione, di chiedere la trasformazione del tempo pieno in part–time con orario non inferiore a 18 ore settimanali, con diritto di godere contemporaneamente del trattamento pensionistico.

c) Nel 1994 il legislatore ha previsto la concessione d’incentivi per le imprese che stipulano contratti di lavoro a tempo parziale e per quelle che sottoscrivano contratti di solidarietà esterna, anche con forme di orario di lavoro multiperiodale.

d) Infine, la linea politica legislativa tendente a stimolare lo sviluppo dell’occupazione mediante la previsione di specifici incentivi connessi al ricorso a forme di orario ridotto e flessibile ed al part–time, è stata sviluppata nell’ambito della L. 24 giugno 1997, n. 196 che era intervenuta a ridefinire i limiti dell’orario di lavoro prima della riforma introdotta con il D. Lgs. n. 66 del 2003. Questo intervento non ha, tuttavia, avuto seguito.

 

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