La tutela previdenziale è predisposta non soltanto per la sostituzione del reddito, ma anche per l’integrazione dello stesso a sostegno di specifiche situazioni di bisogno, cui rispondono gli i­stituti degli assegni familiari e degli assegni al nucleo familiare.

Tutela della famiglia. Gli assegni rappresentano una forma di tutela previdenziale e assistenziale che non trova riscontro nell’art.38 co. 2 cost.; si può, tuttavia, far riferimento all’art.31 cost. in base al quale la repubblica tutela le famiglie, in partico­lare quelle numerose, con la necessità di una tutela più intensa

I due istituti presentano i caratteri sia della previdenza, in quanto presuppongono la copertura contributiva, sia del­l’assistenza, in quanto presuppongono un reddito inferiore ad una soglia minima stabilita.

Fino al 1988 l’istituto degli assegni familiari si applicava anche ai lavo­ratori subordinati, per i quali, con la L. 153/1988 vi è stata la sostituzione con gli assegni al nucleo familiare.

Assegni familiari. Gli assegni familiari, che oggi ope­rano soltanto per i lavoratori autonomi, si basano sui familiari a carico non per convivenza ma per dipendenza economica.

Nei familiari a carico rientrano il coniuge, se eco­nomicamente dipendente, i figli, altresì riconosciuti ed adottivi, anche se con più di 18 anni se studenti: fino a 21 anni se iscritti alla scuola, fino a 26 anni se iscritti all’università. Nella categoria rientrano anche i genitori, non titolari di pensione, i fratelli, le sorelle ed i nipoti, a determinate con­dizioni (am. 1-8 dpr.797/1955).

Gli assegni al nucleo. Gli assegni al nucleo familiare vengono erogati per il coniuge che non sia effettivamente separato, i figli, compresi quelli riconosciuti e gli adottivi, fino a 18 anni, a meno d’inabilità assoluta, i fra­telli ed i nipoti, orfani di entrambi i genitori e non titolari di un diritto a pensione, di età inferiore ai 18 anni, a meno che non siano inabili al lavo­ro. Gli assegni al nucleo sono erogati nella misura di 440 mila lire per le famiglie con un reddito inferiore a 12 milioni ed un nucleo familiare di 7 persone, e di 100 mila lire per le fami­glie con un reddito dai 39 milioni ai 42 milioni e un nucleo familiare di al­meno 7 persone.

 

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